Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26291 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26291 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 14370/2011 proposto
DA
VIGNOLA ANTONIO, titolare e legale rappresentante della
Dittta individuale L.E.G. Lavori Elettrici Generali di Vignola
Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Coppelle n. 53, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Alicicco,
rapresentato e difeso dall’Avv. Pietro Luigi Santoro del foro
di Potenza (con studio in Viale Manzoni n. 263) come da

203

procura a margine del ricorso
Ricorrente

Data pubblicazione: 25/11/2013

CONTRO
STOPPELLI DOMENICO,

elettivamente domiciliato in Ro-

ma, Via Boccherini n. 3, presso lo studio dell’Avv. Carlo

procura a margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 728/2010 della Corte di
Appello di Potenza del 2.12.2010/28.12.2010 (R.G. n. 152
dell’anno 2010).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Potenza in data 24.11.2008 emetteva decreto ingiuntivo a favore di Domenico Stoppelli nei confronti della ditta individuale L.E.G.- Lavori Elettrici Generali di
Vignola Antonio per il pagamento della complessiva somma
di € 18.000,00, e ciò in relazione a verbale di conciliazione
ex lege n. 124 del 2004-art- 11, terzo comma.
Il Vignola proponeva opposizione avverso l’anzidetto decreto ingiuntivo deducendo asserito errore sull’ammontare delle somme dovute.
Il Tribunale di Potenza con sentenza n. 206 del 2010 re-

Francesco Glinni, che lo rappresenta e difende come da

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spingeva l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Il. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello
di Potenza con sentenza n. 728 del 2010, la quale, in pri-

gibilità del credito azionato in via monitoria durante il procedimento amministrativo previsto dall’art. 13 della legge
n. 124 del 2004 e quindi ha escluso la scusabilità
dell’errore dedotto in ordine all’ammontare delle somme riportate nel verbale da lui sottoscritto. La stessa Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la censura circa la revoca
dell’ammissione al gratuito patrocinio.
III. Il Vignola, nell’indicata qualità, ricorre per cassazione
affidandosi a due motivi.
Lo Stoppelli resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare
dell’art. 112 CPC circa l’esistenza di di una domanda nuova.
Il Vignola assume (cfr pag. 9 del ricorso) che in ordine alla
mancanza di certezza ed esigibilità del credito si era limitato ad esporre “una mera riflessione tout court relativamente
ad una possibile carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, senza che tale riflessione dive-

mo luogo, ha considerato domanda nuova il difetto di esi-

nisse oggetto di specifica richiesta di pronuncia sul punto”.
La censura si appalesa inammissibile, tenuto conto della
deduzione svolta circa la mancanza dei presupposti per
l’emissione del decreto ingiuntivo in base ad una pregiudi-

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art..132-1° comma- n. 4, dell’art.
118-1° e 2° comma- disp. att. CPC., per non avere il giudice di appello condotto una appropriata indagine circa la verifica delle ragioni giuridiche poste a supporto dell’errore
dedotto dalla parte, ricadente sulla dichiarazione riportata
nel verbale conciliativo.
Le doglianze sono infondate, in quanto la Corte territoriale
(cfr pag. 6 della sentenza impugnata) spiega,condividendo
quanto argomentato dal primo giudice, perché le ragioni
indicate dall’appellante non costituissero errore scusabile
(il Vignola al momento della sottoscrizione del verbale di
conciliazione era assistito dal suo consulente del lavoro e
garantito dalla sede pubblica in cui avveniva la conciliazione e irrilevante era l’asserita circostanza delle condizioni
economiche disagiate dell’opponente ai fini del riconoscimento dell’errore del debitore sull’ammontare dell’importo
sottoscritto per € 18.000,000, anziché € 8.000,00)..
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.

zialità del procedimento amministrativo indicato.

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Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spe-

compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2013
Il Consigliere re!. est.

ente

se, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per

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