Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26291 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.20/12/2016),  n. 26291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29984/2011 R.G. proposto da:

O.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Romei,

elettivamente domiciliato in Roma alla via S. Agatone Papa n. 50

presso lo studio dell’Avv. Caterina Mele, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– contoricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 362/5/10 depositata il 22 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Uditi per il ricorrente l’Avv. Caterina Mele e per la

controricorrente l’Avv. Barbara Tidore.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del secondo e terzo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso del contribuente O.R., titolare di impresa edile, la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino parzialmente annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), riducendo i maggiori ricavi per due vendite immobiliari avvenute nell’anno d’imposta 2003 dall’importo contestato di Euro 108.334,00 a quello rideterminato in Euro 74.220,00.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’ O. per l’annullamento integrale dell’avviso.

Il soccombente ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia per non aver il giudice di appello deciso sul gravame circa il divieto di rettifica dei corrispettivi D.L. n. 41 del 1995, ex art. 15.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza di appello ha pronunciato sull’operatività del divieto di rettifica dei corrispettivi D.L. n. 41 del 1995, ex art. 15, conv. L. n. 85 del 1995, ritenendo legittima l’applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, conv. L. n. 248 del 2006, il cui art. 35 ha abrogato l’art. 15 richiamato dal contribuente.

Questa decisione, basata sulla natura procedimentale dei nuovi criteri legali, esclude la ricorrenza di un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver il giudice di appello pronunciato sul gravame in ordine alla mancata allegazione degli atti e documenti richiamati a parametro nell’avviso di accertamento, segnatamente dati semestrali dell’Osservatorio Mercato Immobiliare e registrazioni annuali in anagrafe tributaria.

2.1. Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa pronuncia si configura quando manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile alla soluzione del caso concreto, non anche quando manchi soltanto una argomentazione specifica e tuttavia la questione possa ritenersi trattata o assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 20 febbraio 2004, n. 3403, Rv. 570352; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079, Rv. 579744; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360, Rv. 638317).

Nel caso in esame, il giudice di appello ha richiamato “ulteriori elementi presuntivi, aventi carattere di gravità, concordanza e precisione”, quali il minimo ricarico sul costo di costruzione e la sommaria esposizione delle giacenze.

Egli ha mostrato così di ritenere di per sè non decisivo lo scostamento dai valori di mercato e quindi neppure decisiva l’omessa allegazione dei coefficienti OMI, che peraltro sono notoriamente pubblici.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un “punto” decisivo della controversia.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per “fatto” non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805, Rv. 616733; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457, Rv. 623584).

Nel caso in esame, la specificazione fattuale manca palesemente, giacchè la doglianza attinge l’intera ricostruzione presuntiva del maggior ricavo, impropriamente sollecitando una complessiva riedizione dell’opera decisoria.

4. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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