Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26291 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38398-2019 proposto da:
V.M., RICORSO NON DEPOSITATO AL 28/12/2019;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4393/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
V.M. in data 03/10/2019 notificava all’agenzia delle entrate ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 4393719/2018 pronunciata nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori redditi IRPEF per l’anno d’imposta 2006.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., e quindi è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè, benchè notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 28/12/2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.
La costituzione dell’intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentorì, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017; Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 22914 del 2013). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020