Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26291 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28001/2013 proposto da:

PITBUL s.r.l., (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Bruno

Giampaoli, elettivamente domiciliato in Roma al viale G. Cesare n.

14 A/4 presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi;

– ricorrente –

contro

G.S., ((OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura a

margine del controricorso dall’avv. Pierfranco Leonzi e dall’avv.

Paolo Panariti, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in

Roma alla v. Celimontana n. 38;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato in data

23.10.2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24 maggio 2018 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 23.10.2013 il Tribunale di Brescia, in accoglimento del reclamo proposto da G.S. avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il deposito L. Fall., ex art. 136, da parte di Pitbul s.p.a., di una somma pari al 35% del proprio credito, ordinava a Pitbull s.r.l. di consegnare al curatore un libretto bancario nominativo vincolato all’ordine del g.d. ed intestato a G.S. portante la somma di Euro 369.374,27.

Osservava il Tribunale che G.S. era stato ammesso al passivo del fallimento (OMISSIS) con riserva, venendo in rilievo un credito, per la liquidazione della quota da recesso dalla società poi fallita, accertato da un lodo rituale impugnato innanzi alla Corte di Appello di Brescia.

Essendo stato nelle more omologato il concordato fallimentare proposto da Pitbul s.r.l. ed essendo sopravvenuta la sentenza della Corte di Appello che rigettava l’impugnazione del lodo, tale sentenza veniva impugnata da Pitbull mediante ricorso per cassazione.

Dopo il deposito della sentenza di appello, il G. domandava dunque al giudice delegato di sciogliere la riserva ammettendo il credito in via definitiva o comunque di ordinare a Pitbul s.r.l. di depositare L. Fall., ex art. 136, una somma pari al 35% dell’importo del credito, domande rigettate dal giudice delegato.

Il Tribunale, contrariamente a tale assunto, osservava che l’accantonamento di cui alla L. Fall., art. 136, assolve ad una funzione cautelare, assicurando, attraverso l’intervento tutorio del giudice, il futuro soddisfacimento della pretesa in pendenza del suo accertamento, venendo dunque in rilievo un potere assegnato dalla legge al giudice delegato da esercitarsi secondo prudente apprezzamento nella fase di esecuzione del concordato ed a prescindere da ogni previsione in tal senso contenuta o meno nel del credito di omologazione (venendo in rilievo un tema estraneo al giudizio di omologazione in senso stretto).

Nè rilevava la circostanza che il credito del G. fosse postergato, non trattandosi di ripartire un attivo patrimoniale destinato solo residualmente ai creditori al netto del soddisfacimento di quelli poziori ma di assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contratte dall’assuntore, obbligato a pagare in percentuale le somme ammesse al passivo.

Avverso tale decreto Pitbul s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Resiste G.S. mediante controricorso. Quest’ultimo ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla competenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) stabilite dagli L. Fall., artt. 136 e 25, in quanto, avendo egli contestato fin dall’inizio la pretesa del G., assumendo l’impegno di pagare solo i crediti concorsuali e non anche i postergati, ed essendo il fallimento chiuso, veniva in rilievo una controversia destinata ad essere decisa dal giudice ordinario secondo le comuni regole del giudizio di cognizione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., artt. 136 e 25, in quanto dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato conserva solo poteri amministrativi in relazione allo svolgimento della procedura, laddove nel caso di specie il Tribunale ha finito per pronunciare su una controversia intercorrente tra l’assuntore ed un creditore riguardo ad un credito che il primo riteneva estraneo all’impegno concordatario.

Con il terzo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale precisato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria decisione di affermare il diritto del G. a ricevere la percentuale concordataria, diritto negato dal ricorrente secondo il quale verrebbe in rilievo un credito concorrente ma non concorsuale.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto il decreto di omologa aveva convalidato l’impegno dell’assuntore di pagare i creditori non definitivamente ammessi entro 10 giorni dalla definizione dei relativi giudizi, mediante il versamento delle somme necessarie almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine, sicchè il provvedimento con il quale il Tribunale aveva ordinato l’immediato versamento della somma contrasterebbe con una statuizione ormai coperta dal giudicato.

Il quinto motivo lamenta la violazione della L. Fall., art. 136 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo il Tribunale omesso di rilevare che i poteri amministrativi del Tribunale sono limitati alla sorveglianza delle modalità stabilite nel decreto di omologazione che nel caso in esame aveva previsto, avallando la proposta concordataria, l’obbligo di assicurare le somme necessarie almeno 5 giorni prima della scadenza del termine entro il quale i pagamenti dovevano essere eseguiti.

Il ricorso è inammissibile potendo essere deciso conformemente ad un consolidato indirizzo di questa Corte.

Secondo Cass. 14/06/2016, n. 12265 “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività”.

Analogamente secondo Cass. 10/05/2012, n. 7188 “il provvedimento del giudice delegato che inviti la società garante di una proposta di concordato fallimentare a depositare presso un istituto di credito una somma di denaro necessaria per l’esecuzione del concordato stesso è espressione del potere ordinatorio del giudice in ordine alla gestione del patrimonio fallimentare, il cui esercizio dà luogo ad atti privi dei caratteri di definitività e di decisorietà. Pertanto, contro tale provvedimento è dato il rimedio del reclamo al tribunale L. Fall., ex art. 26, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest’ultimo provvedimento è privo dei caratteri di decisorietà e definitività” (conf. Cass. 11/02/2003, n. 1983). La capacita espansiva di tale principio, del resto, è ancor più evidente ove se ne consideri la rimarcata applicabilità anche in tema di concordato preventivo: secondo Cass. 18/06/2008, n. 16598 “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato che ha rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, proposta dalla società debitrice sull’assunto dell’avvenuta prescrizione dei crediti, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività”.

Le considerazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidiate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente liquidandole in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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