Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26290 del 25/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26290 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 12698-2011 proposto da:
ROMANO GIORGIO C.F. RMNGRG64A25F839N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
dell’avvocato GRANDONI ANGELO, rappresentato e difeso
dall’avvocato INVIDIA ANTONIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2777

AXITEA S.P.A. (già Sicurglobal S.P.A. e già LA VIGILE
San

Marco

S.p.A.),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA GRAMSCI

20,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 25/11/2013

1.

dell’avvocato CONTI GUIDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BORTOLUZZI ANDREA,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

582/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato GRANDONI ANGELO per delega INVIDIA
ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 10/03/2011 R.G.N. 664/2009;

R. Gen. N. 12698/2011
Udienza 2/10/2013
Romano Giorgio c/ Sicurglobal
S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Venezia confermava la decisione del
Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda proposta da Giorgio Romano nei

ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data
9/6/2006 con la conseguente condanna della società alla reintegra del lavoratore nel
posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Riteneva la Corte territoriale sussistente
la giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta la ricostruzione in
fatto compiuta nella sentenza di primo grado ed in particolare riteneva che fosse
risultato provato che il Romano, nei giorni in cui era stato assente per malattia ed
infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate
effettuate da una agenzia investigativa privata all’esterno del pubblico esercizio
(birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie.
Per la cassazione di tale sentenza Giorgio Romano propone ricorso affidato ad un
unico motivo articolato in più violazioni di legge ed in un vizio motivazionale.
Resiste con controricorso la Axitea S.p.A. (già Sicurglobal S.p.A. e già La Vigile
San Marco S.p.A.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3
e 5, cod. proc. civ. in relazione al disposto dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 1 della
legge n. 604/66 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in ordina alla
giusta causa di licenziamento”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia
omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che il Romano non aveva mai svolto,

3

confronti della Sicurglobal S.p.A. (già La Vigile San Marco S.p.A.) intesa ad

R. Gen. N. 12698/2011
Udienza 2/10/2013
Romano Giorgio c/ Sicurglobal
S.p.A.

nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore di terzi e che egli si era limitato a
dare un aiuto alla moglie in compiti come versare la spazzatura nei cassonetti o
raccogliere i mozziconi di sigaretta dal piazzale esterno con la scopa e la paletta che

alcuno sforzo fisico pregiudizievole per la salute. Si duole anche del giudizio di
proporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non poteva trattarsi
di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsiva essendo lo
stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.
2. Il motivo non è fondato.
Si osserva preliminarmente che non ha formato oggetto di censura il punto della
sentenza impugnata relativo alla ripartizione dell’onere probatorio ed al riguardo va
ribadito che il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto
un altro lavoro durante un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la
compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa
contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito
all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto (così Cass. 19
dicembre 2000, n. 15916 ed in senso conforme Cass. 13 aprile 1999, n. 3647).
Deve pure osservarsi che non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul
corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore
un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l’inosservanza di
doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa
dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di
un’attività ludica o lavorativa (cfr. Cass. 21 aprile 2009, n. 9474, con cui è stata

4

non potevano considerarsi come una “attività lavorativa” e non avevano comportato

R. Gen. N. 12698/2011
Udienza 2/10/2013
Romano Giorgio c/ Sicurglobal
S.p.A.

cassata la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i
doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un lavoratore che, pendente
un ciclo riabilitativo per l’insorgenza di coxoartrosi, guidava una moto di grossa

presso altro presidio sanitario).
Tanto precisato, va osservato che, nella specie, il ricorrente ha incentrato le
proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dal medesimo svolti presso
il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appurato dai giudici di merito, nel
versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o
una paletta, caricare sull’autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche
all’interno del locale – dato, quest’ultimo desunto, con accertamento presuntivo,
dall’indizio ritenuto significativo dell’utilizzo da parte del Romano di guanti)
nell’ambito di una vera e propria attività lavorativa mentre non è stata interessata
dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituente il nucleo centrale della
decisione impugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di
verosimiglianza causale, che il comportamento del Romano, caratterizzato da un
impegno fisico interessante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto
un’incidenza peggiorativa sulla malattia (trauma distorsivo della spalla destra) per la
quale egli si era assentato dal lavoro. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha
significativamente evidenziato che lo svolgimento delle attività suddette era
avvenuto nei giorni 29 aprile, 1, 18, 20 e 21 maggio del 2006 in cui il Romano era
stato assente dal lavoro per malattia ed infortunio e che tale assenza si era protratta
“fino al 31 maggio per il permanere di dolore alla spalla infortunata”.
Del resto, questa Corte ha già tempo precisato che anche il mero pericolo di

5

cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attività di direttore sanitario

R. Gen. N. 12698/2011
Udienza 2/10/2013
Romano Giorgio c/ Sicurglobal
S.p.A.

aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore
medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio
pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona

dell’infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la
condotta tenuta dal dipendente – cfr. in tal senso Cass. 19 dicembre 2006, n. 27104 -.
Il suddetto principio rende tanto più corretto un giudizio espresso sulla base del
prolungamento dell’assenza oltre la iniziale prognosi della certificazione medica. LI
In sostanza, nel comportamento del Romano, il quale avrebbe dovuto astenersi da
qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, era
effettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale da inficiare
radicalmente il rapporto fiduciario.
Dunque, nella corretta prospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e
correttezza, il giudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, ha
esattamente tenuto conto della “prova positiva” della incompatibilità tra l’attività
svolta dal Romano e la malattia derivante dall’infortunio.
Né, invero, emerge che, in punto di fatto, il Romano abbia contestato, in sede di
ricorso in appello come già in primo grado, la ricostruzione della società relativa
all’esistenza di precedenti disciplinari (si veda la debita riproduzione da parte
dell’odierna controricorrente del contenuto della memoria di costituzione del
giudizio di primo grado e la puntuale elencazione dei documenti dimostrativi delle
contestazioni e delle sanzioni disciplinari che avevano caratterizzato il rapporto di
lavoro del Romano alle dipendenze della società La Vigile) integrante il contesto nel
quale la massima sanzione espulsiva per cui è causa si è indiscutibilmente inserita.

6

fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura

R. Gen. N. 12698/2011
Udienza 2/10/2013
Romano Giorgio cl Sicurglobal
S.p.A.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. Infine il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della
società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in
euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il consigliere es

./(2et sidents

tirmwer

delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA