Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26290 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.20/12/2016),  n. 26290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25609/2011 R.G. proposto da:

P.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Ambrogi,

elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Giovine Italia n. 7

presso lo studio dell’Avv. Riccardo Carnevali, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 51/1/11 depositata il 24 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni, giudicando sull’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo alla posizione fiscale della ditta individuale P.I. per l’anno d’imposta 2005, ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente a una parte del rilievo n. 3 (accantonamenti non deducibili) e al rilievo n. 4 (perdite su crediti non deducibili ai fini IRPEF), tenendo invece fermi il rilievo n. 1 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e il rilievo n. 2 (costi non deducibili), cessata la materia del contendere sul rilievo n. 5 (perdite su crediti non deducibili ai fini IRAP).

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha accolto l’appello principale del contribuente quanto al rilievo n. 2 e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate su parte del rilievo n. 3.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il contribuente sulla base di quattro motivi.

L’amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, per non aver il giudice di appello censurato il rifiuto erariale di ostendere il PVC a carico di tal Roma Invest s.r.l., solo tardivamente prodotto in giudizio, malgrado si trattasse di documento essenziale per il rilievo n. 1, poichè le eccepite fatture venivano da detta società.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, la motivazione dell’avviso di accertamento esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria – soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700, Rv. 550451; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615, Rv. 620175).

Se la motivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essere allegato all’atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv. 626304).

Nella specie, l’impugnato avviso di accertamento richiama il PVC 18 dicembre 2008 a carico della ditta P. e questo evidenzia le pertinenti contestazioni a carico di Roma Invest s.r.l., prospettata quale società-cartiera (omessa istituzione delle scritture contabili, assenza di immobilizzazioni, sede operativa e addetti).

Le medesime contestazioni sono esposte nell’impugnato rilievo n. 1, sicchè non è dato intendere quale difetto omissivo infici la relatio motivazionale e perchè le esigenze difensive del P. richiedessero perentoriamente l’ostensione del PVC 28 aprile 2008 a carico di Roma Invest s.r.l.

Quindi, la relativa produzione in giudizio non era necessaria a sanare una carenza di motivazione, nè l’eventuale sua tardività D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 24 e 32, avrebbe alcun rilievo in proposito.

2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia vizio di motivazione della sentenza riguardo all’ineffettività delle operazioni di cui al rilievo n. 1 dell’impugnato avviso di accertamento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il contribuente assume che gli indizi della natura fittizia delle operazioni fatturate siano insufficienti e di essi offre letture alternative.

Tuttavia, il controllo motivazionale di legittimità non può essere strumentalizzato dalla parte in direzione di una più appagante ricostruzione probatoria del fatto (Cass. 23 maggio 2007, n. 12052, Rv. 597230; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394, Rv. 612747).

3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 107 e 109, per aver il giudice di appello – circa il rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento – limitato la deducibilità degli accantonamenti relativi a due cause giudiziali pendenti e confermato la totale esclusione della deducibilità dell’accantonamento per un’altra controversia di natura arbitrale.

3.1. Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 107, comma 4 (già art. 73, comma 4), sancisce la regola della tassatività delle deduzioni per accantonamenti, che non sono ammesse fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, trattandosi di eccezioni al principio di certezza dell’imposizione tributaria, non eludibile da libere appostazioni prudenziali (per l’inderogabilità dei limiti di deduzione degli accantonamenti, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3368, Rv. 625271).

Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di questa regola – nota anche come regola del numero chiuso degli accantonamenti fiscalmente deducibili -, escludendo la deduzione per rischi e oneri dell’arbitrato pendente, ipotesi non tipizzata dal legislatore.

Circa la quantificazione riduttiva degli accantonamenti per i due contenziosi ordinari, la doglianza del ricorrente sull’eccesso di ottimismo che pervaderebbe la valutazione giudiziale del rischio esorbita chiaramente dal perimetro della denuncia di un errore di diritto.

4. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice di appello compensato le spese del grado solo a metà, anzichè per l’intero.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese processuali tutela il principio per cui esse non possono gravare la parte totalmente vittoriosa, ma la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317, Rv. 627183).

Rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi ai sensi dell’art. 92 c.p.c., non essendo il giudice di merito tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la quota di domanda accolta e la quota di spese posta sul soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149, Rv. 629389).

5. Il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice di appello annullato il rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento senza considerare che l’eccessività dei costi pubblicitari ne implicava il difetto di inerenza per un’impresa operante nel settore dei lavori pubblici, onerando il contribuente a provare l’effettività di operazioni propagandistiche chiaramente antieconomiche.

5.1. Il ricorso incidentale è fondato.

La deducibilità dei costi di pubblicità e propaganda esige la prova a carico del contribuente circa l’inerenza, non solo quale congruità ai ricavi e all’oggetto dell’impresa, ma anche in rapporto alle utilità potenziali per l’attività commerciale (Cass. 16 novembre 2011, n. 24065, Rv. 620347; Cass. 27 maggio 2015, n. 10914, Rv. 635697).

Il giudice di appello si è discostato da questo principio di diritto, lasciando a carico dell’amministrazione il dubbio probatorio sull’inerenza dei costi pubblicitari, dubbio giustificato tanto dalla loro elevata misura in rapporto ai ricavi (stimata in circa l’8%), quanto dalla loro scarsa congruenza all’attività di impresa (in prevalenza, commesse pubbliche).

6. Respinto il ricorso principale, la sentenza deve essere cassata in accoglimento dell’incidentale.

Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 5.1. e regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in differente composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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