Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26290 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 17/10/2019), n.26290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29004-2017 proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore

RAHMIN BUHNIK, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE

REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato DANILO DE ANGELIS,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS) in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore Avv. R.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6496/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il condominio sito in (OMISSIS) (d’ora in poi, “condominio”), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6496/17, del 19 ottobre 2017, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo il gravame esperito da Roma Capitale avverso la sentenza n. 14826/16, del 21 luglio 2016, del Tribunale di Roma – ha respinto l’opposizione dell’odierno ricorrente avverso l’avviso di pagamento emesso da Roma Capitale per omesso versamento del canone di occupazione di suolo pubblico, in relazione all’anno 2011.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito il Giudice di pace di Roma per opporsi al suddetto avviso di pagamento, eccependo il difetto assoluto del presupposto impositivo, ovvero l’esistenza di un atto di concessione, riguardando l’avviso griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del condominio, realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata e a seguito di licenza edilizia, interessando, pertanto, componenti essenziali dell’edificio stesso.

Declinata dal Giudice di pace la competenza, in favore del Tribunale romano, lo stesso accoglieva l’opposizione, che veniva, però, rigettata in sede di appello, all’esito di gravame proposto da Roma Capitale.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il condominio, sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. In particolare, il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c.

Si censura, in quanto erronea e palesemente contraddittoria, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che ha disatteso l’eccezione di giudicato già sollevata in primo grado (e riproposta, in appello, dall’odierno ricorrente), eccezione fondata sul rilievo che, tanto la Commissione tributaria regionale che il Giudice di pace e il Tribunale di Roma, si fossero già pronunciati, escludendo l’esistenza del necessario titolo concessorio, in relazione ad altre annualità del canone in questione.

Viene richiamato il principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe, preclude il riesame dello stesso sul punto di diritto accertato e risolto.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l’art. 1 regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali.

Si censura la sentenza impugnata perchè, dopo aver affermato che il cd. “COSAP” è corrispettivo di una concessione, ritiene irrilevante la sussistenza di un titolo concessorio, nonchè per aver negato che l’onere della prova di una servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, gravi sul Comune. La sentenza, inoltre, è censurata perchè avrebbe omesso di considerare che l’eventuale utilizzazione particolare della superficie deve comportare un’effettiva sottrazione all’uso pubblico, oltre che per aver ritenuto irrilevante e inconferente la circostanza che griglie e intercapedini fossero state realizzate su area privata, contestualmente alla costruzione dell’edificio condominiale e in conformità alla relativa licenza edilizia.

4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, Roma Capitale, eccependone preliminarmente l’inammissibilità, e deducendone, comunque, l’infondatezza.

In particolare, l’inammissibilità del ricorso viene argomentata anche sul rilievo che la sua redazione sarebbe avvenuta in violazione del dovere di chiarezza e sinteticità. Inoltre, entrambi i motivi difetterebbero di autosufficienza, e il secondo, in particolare, opererebbe anche una commistione di censure fra loro eterogenee.

Nessuna prova, poi, del giudicato sarebbe stata fornita.

5. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo è inammissibile.

6.1.1. Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che “nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 2018, n. 30838, non massimata sul punto; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01, che peraltro esclude essere “a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”).

Nel caso di specie, al di là del “profluvio” di citazioni di pronunce di merito (tutte, peraltro, riprodotte, solo per stralci) il ricorrente come risulta dall’elenco apposto in calce al ricorso – ha allegato al proprio atto di impugnazione solo due sentenze del Tribunale di Roma, le nn. 24280/14 e 20335/16, anch’esse solo riprodotte per stralci, dai quali neppure risulta se esse si riferiscano proprio al Condominio di (OMISSIS), nè a quali annualità del canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (cd. “COSAP”).

Il tutto, peraltro, non senza tacere che – secondo questa Corte la “autorità di giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”” (Cass. Sez. 1, sent. 24 marzo 2014, n. 6830, Rv. 630132-01).

6.2. Il secondo motivo, invece, non è fondato.

6.2.1. Questa Corte, con recente pronuncia – intervenuta, tra l’altro, in relazione alla asserita non debenza del “COSAP”, da parte di un condominio sito nel Comune di Roma, proprio in relazione a griglie ed a intercapedini – ha ribadito che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, “istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31”, è stato “concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5), in luogo del quale può essere applicato”, risultando, pertanto, “configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talchè esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 19 gennaio 2018, n. 1435, Rv. 646855-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2019, n. 3710, Rv. 652735-01).

Di conseguenza, è stato affermato che “il presupposto applicativo del COSAP” è, per l’appunto, “costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico”, tanto bastando a giustificare la pretesa di pagamento allorchè – come avvenuto nel caso che ha originato il citato arresto (e anche in quello presente) – non risulti, dall’impugnata sentenza, “che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico” (Cass. Sez. 1, ord. 1435 del 2018, cit.).

6.2.2. Orbene, poichè tale prova, come detto, difetta anche nel caso di specie, risultando, anzi dalla sentenza che le griglie ed intercapedini “de quibus” insistono sul marciapiede di strada aperta al pubblico, avendo, pertanto, mantenuto la loro natura di parte integrante del tessuto viario pubblico, e ciò – si aggiunga – anche in relazione alla natura del marciapiede di “pertinenza della pubblica strada” (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01; cfr. anche, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2328, non massimata), il motivo va ritenuto privo di fondamento.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando il condominio di (OMISSIS), a rifondere, a Roma Capitale, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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