Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2629 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BRANDIMARTE Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18467-2012 proposto da:

GALGANI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESINA TITINA MACRI’, rappresentato

e difeso dall’avvocato ARNALDO AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO BRANDIMARTE.

Fatto

RITENUTO

Che:

Galgani s.r.l. ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale di Firenze del 17.1.2012, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.T.P. di Arezzo, rideterminava, per il periodo di imposta 2005, l’imponibile, costituito da maggiori ricavi, esclusi invece nella sentenza di primo grado, nella misura di Euro 25.579,00, contro quello accertato di Euro 28.036,00, oltre accessori.

Con il primo motivo, si eccepisce la violazione di legge, nella forma del vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di secondo grado esteso d’ufficio l’indagine allo studio di settore, trattandosi di un tema invece abbandonato in appello dall’A.F., che aveva incentrato le doglianze esclusivamente sulla inattendibilità dei dati risultanti dal bilancio dell’impresa.

Con il secondo motivo, si lamenta carenza di motivazione, per avere il predetto giudice parzialmente accolto l’impugnazione, rideterminando imponibile ed imposta, tuttavia senza esplicitarne le ragioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo è infondato, in quanto la ripresa tributaria derivava ab origine da una rielaborazione dello studio di settore, sicchè quest’ultimo costituiva un motivo non abbandonato, ma, semmai, corretto, rielaborato, appunto.

Il secondo motivo è, invece, fondato e va accolto.

Osserva il collegio che, in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017).

Orbene, nella pronuncia d’appello, il maggior reddito determinato, benchè inferiore a quello originariamente accertato, continuerebbe a basarsi esclusivamente sullo studio di settore, senza offrire elementi di riscontro, dopo aver messo in non cale quelli originariamente prospettati dall’A.F., cioè l’intreccio con altre società (dovendosi ammettere la possibilità di una conduzione in perdita per una di esse, se, nell’insieme, i soci potevano ricavare vantaggi dai risultati delle altre) e la vicenda del compenso riconosciuto al socio amministratore (che ben poteva essere disposto a non ricevere utili). Ora, venuti meno gli originari elementi supporto, l’accertamento ritornava ad essere ancorato al mero studio di settore, il quale, in assenza dei suddetti addentellati, non era più sufficiente, da solo, a giustificare l’impugnata ripresa fiscale, nemmeno in forma ridotta.

Pertanto, la decisione impugnata va cassata, per carenza di motivazione sul punto.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione della spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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