Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2629 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13858-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIA MONACO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE STELLATO, CLAUDIO

SGAMBATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI

depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. S.S. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla diciottesima sezione della commissione tributaria regionale della Campania in data 27 novembre 2013, n. 356, con cui la commissione, dopo aver premesso che il ricorrente aveva censurato la pronuncia di primo grado reiettiva dell’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore di un terreno oggetto di contratto di permuta, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per essere detta pronuncia del tutto silente quanto all’eccepito difetto di motivazione dell’avviso ed errata in punto di determinazione del valore del terreno, ha proceduto, a quantificare tale valore in misura ridotta rispetto alla misura accertata nell’avviso ma ancora maggiore di quella dichiarata in contratto;

2. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta che la commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi riguardo all’eccezione di illegittimità dell’avviso in quanto emesso senza alcun preventivo contraddittorio. Al riguardo si osserva. Nella sentenza l’eccezione non è neppure menzionata. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, nel regolare il procedimento di rettifica del valore di un bene ai fini dell’imposta di registro, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente. Ciò detto e richiamato il principio per cui “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. 13134/2019; Cass. 16/71//2017), la censura in esame può essere superata dandosi conto del fatto che l’eccezione su cui la commissione non ha pronunciato non ha base;

2.con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta che la commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi riguardo all’eccezione di illegittimità dell’avviso in quanto carente di motivazione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Il ricorrente non trascritto nè riprodotto per intero l’avviso nel ricorso per cassazione nè lo ha allegato al ricorso. Il che rende la doglianza non scrutinabile;

3. il terzo motivo di ricorso, con il quale il contribuente lamenta l’erroneità della quantificazione del valore dell’immobile effettuata dai giudici di appello, è inammissibile in quanto prospetta, di fronte a questa Corte di legittimità, una questione di merito;

4. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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