Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2629 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2629 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9041/2014 R.G. proposto da
Giacinto Cinquegrana (C.F. CNQGNT43A02L049U) e Michele
Scolamiero (C.F. SCLMHL62P19Z614U), entrambi rappresentati e
difesi da se stessi e dall’avv. Sergio Guadagni, tutti elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Antonella Zaina in Roma, via
Illiria 19.
– ricorrenti contro
Fallimento della Eurotaxi Card s.p.a. (C.F. 05900180638), in
persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Ezio Nuzzolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre 3.
– controricorrente e contro

Data pubblicazione: 02/02/2018

Angelo Iovino (C.F. SCLMHL62P19Z614U), rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Mandarino, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Fausto Fioravanti in Roma, via Tevere 46.
– controricorrente e contro
Domenico Perillo (C.F. PRLDMC59C31L049M).
– intimato –

la sentenza n. 659/2013 della Corte d’appello di Napoli, depositata
il 18 febbraio 2013.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 25 ottobre 2017 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Annamaria
Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi l’avv. Giuseppe Mandarino per il controricorrente Angelo
Iovino.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento della Eurotaxi Card s.r.l. promosse innanzi al
Tribunale di Napoli azione di responsabilità, fra gli altri, nei
confronti dell’amministratore delegato della società poi fallita
Domenico Perillo e dei membri del consiglio di amministrazione,
Giacinto Cinquegrana, Michele Scolamiero e Angelo Iovino; tutti i
predetti vennero condannati al risarcimento del danno subito dalla
società, consistente nella distrazione di una parte del patrimonio
sociale ancora esistente al momento dell’apertura della procedura.
Proposti separati appelli da Giacinto Cinquegrana, Michele
Scolamiero e Angelo Iovino, la Corte d’appello di Napoli, con
sentenza depositata il 18 febbraio 2013, riuniti tutti i giudizi,
accolse solo parzialmente il gravame proposto dai primi due
appellanti, riducendo la determinazione del danno, ed
integralmente quello avanzato dallo Iovino, ponendo le spese di

2 di 9

avverso

entrambi i gradi del giudizio sostenute dalla curatela fallimentare a
carico di Cinquegrana e di Scolamiero.
Ritenne, anzitutto, la corte d’appello che non occorresse
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri componenti del
consiglio di amministrazione, i quali non erano stati convenuti in
giudizio dall’attore, né che il tribunale avesse violato il principio
della domanda, condannando i convenuti per fatti di mala gesti°

Escluse, poi, che degli addebiti mossi dalla curatela fallimentare
potesse rispondere solo l’amministratore delegato, in quanto gli
altri consiglieri di amministrazione, ancora in carica al momento
della dichiarazione di fallimento, avevano omesso ogni controllo
teso ad assicurare la regolare tenuta delle scritture contabili e così
a salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale; ridusse tuttavia
l’entità del danno risarcibile, sottraendo i crediti della società
ancora suscettibili di recupero.
Infine, accolse integralmente l’appello dello Iovino, avendo
accertato che quest’ultimo si era dimesso dalla carica di
componente del c.d.a., prima che fossero poste in essere le
condotte tese alla distrazione di una parte del patrimonio sociale.
Avverso la detta sentenza della corte d’appello, Giacinto
Cinquegrana e Michele Scolamiero hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a nove mezzi; resistono con controricorso il
fallimento della Eurotaxi Card s.p.a. e Angelo Iovino, mentre non
ha spiegato difese Domenico Perillo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Giacinto Cinquegrana e Michele
Scolamiero deducono violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., degli
artt. 16, n. 3), e 216 I.f. e dell’art. 2392 c.c., nonché vizio di
motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., avendo errato
la corte d’appello nel non rimettere la causa al primo giudice per

3 di 9

diversi rispetto a quelli dedotti in citazione dal fallimento.

integrare il contraddittorio nei confronti di Eduardo Lamanna, già
componente del c.d.a. della società poi fallita.
1.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, l’azione di responsabilità promossa contro gli
organi della società, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., instaura
un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione
solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché

necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione
per omessa vigilanza), con la conseguenza che, in caso di azione
originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e
sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere
parti in ogni successivo grado del giudizio (Cass. 29/10/2013, n.
24362; Cass. 18/05/2012, n. 7907).
Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte, il fallimento
attore legittimamente ha convenuto in giudizio davanti al tribunale,
l’amministratore delegato della società e soltanto taluni fra i
componenti del consiglio di amministrazione della società fallita,
intendendo avvalersi, fin dal primo grado di giudizio, della facoltà di
instaurare il litisconsorzio soltanto nei confronti di alcuni fra i
coobbligati solidali e trascurandone altri, peraltro non in posizione
di diretti responsabili del danno in thesi arrecato alla società.
2. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 112
c.p.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n.
5, c.p.c., in quanto mentre il fallimento attore aveva dedotto fatti
di mala gesti° commessi prima della dichiarazione di fallimento, il
tribunale aveva invece condannato essi ricorrenti per fatti distrattivi
verificatisi dopo la detta sentenza.
2.1. Il motivo è infondato.
Dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente, come
sottolineato anche dalla corte d’appello nella sentenza impugnata,
che la curatela fallimentare nell’atto introduttivo del giudizio che ci

4 di 9

l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga

occupa aveva dedotto, fra gli altri atti di mala gestio, anche la
distrazione del patrimonio sociale come risultante dalla situazione
patrimoniale predisposta alla data del fallimento; e ciò appare
sufficiente per escludere qualsiasi vizio di ultrapetizione, trattandosi
esattamente degli addebiti per cui gli odierni ricorrenti risultano
essere stati condannati.
3. Con il terzo motivo eccepiscono violazione dell’art. 2697 c.c.,

c.p.c., poiché ha errato la corte d’appello nell’avere ritenuto essi
ricorrenti responsabili per l’omessa consegna della documentazione
sociale, che invece era stata presa in consegna dal precedente
curatore fallimentare.
3.1. Con il quarto motivo eccepiscono ulteriore violazione
dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito erroneamente
ritenuto esenti da responsabilità i precedenti componenti del c.d.a.
della società, nonostante la perdita dei libri sociali dovesse
collocarsi temporalmente nel periodo in cui essi erano ancora in
carica.
3.2. Con il quinto motivo rilevano la violazione degli artt. 2392,
2393, 2394 e 2697 c.c., atteso che la corte di merito ha addebitato
ad essi amministratori un danno per la perdita del patrimonio
sociale che era impossibile determinare con esattezza.
3.3. Tutti i detti motivi, sebbene deducano nella rubrica una
violazione di legge, in realtà censurano chiaramente la motivazione
della sentenza impugnata, assumendone la insufficienza, erroneità
e contraddittorietà; essi sono quindi chiaramente inammissibili.
Invero, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo il giorno
11 settembre 2012, è applicabile ratione temporis il nuovo testo
dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12

5 di 9

nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5,

delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).
4. Con il sesto motivo (erroneamente rubricato come quinto)
assumono la violazione degli artt. 2043 e 2476 c.c., poiché la corte
di merito ha errato nell’attribuire ad essi amministratori un danno,
da distrazione del patrimonio sociale, che si sarebbe determinato
anche se le scritture contabili fossero state regolarmente tenute.
4.1. Il motivo è privo di fondamento.
Secondo il disposto dell’art. 2392, secondo comma, c.c. – nel
testo, applicabile

ratione temporis,

anteriore alle modifiche

apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 -, a carico degli
amministratori privi di delega è posto un dovere di vigilare sul
generale andamento della società; dovere che permane anche in
caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli
amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri,
pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in
concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento
ostativo degli altri componenti del consiglio (Cass. 11/11/2010, n.
22911).
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione di questo
principio, avendo ritenuto che i consiglieri di amministrazione della

6 di 9

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di

società poi fallita, omettendo di vigilare sulla regolare tenuta delle
scritture contabili sociali da parte dell’amministratore delegato,
hanno concorso a rendere impossibile una esatta ricostruzione del
patrimonio sociale esistente alla data della dichiarazione di
fallimento; e così, per un verso, favorendo la sottrazione alla
massa di una parte dei beni mobili aziendali relitti e, per altro
verso, impedendo il recupero dei crediti effettivamente vantati dalla

5. Con il settimo motivo (rubricato come sesto) deducono
violazione dell’art. 1292 c.c., per avere il giudice di merito
erroneamente ritenuto nuova – e quindi inammissibile – la
domanda formulata dai convenuti, di graduazione delle
responsabilità tra i debitori solidali.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, nel giudizio avente ad
oggetto l’accertamento della responsabilità per il danno da fatto
illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal
danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe,
solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei
confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto
l’accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in
relazione al verificarsi del fatto dannoso (Cass. 06/04/2006, n.
8105; Cass. 25/02/2004, n. 3803).
Nella vicenda all’esame, la corte d’appello ha esattamente
rilevato come la richiesta formulata dai ricorrenti di graduazione
delle colpe tra i coobbligati, fosse stata avanzata per la prima volta
in appello e, dunque, trattandosi di domanda nuova essa si
mostrava inammissibile.
6. Con l’ottavo motivo (erroneamente rubricato come settimo)
assumono la violazione dell’art. 2393 c.c., avendo errato la corte
nel ritenere che il danno si fosse manifestato successivamente alla

7 di 9

società.

dichiarazione di fallimento, così respingendo l’eccezione di
prescrizione dell’azione.
7.1. Il motivo è privo di fondamento.
È sufficiente tenere a mente, come ricordato anche dalla corte
d’appello, che trattandosi di azione di responsabilità sociale
promossa nei confronti degli amministratori della società, trova
applicazione la regola, espressa dall’art. 2941, n. 7), c.c., a tenore

amministratori finché questi ultimi sono in carica e, quindi, di certo
fino alla dichiarazione di fallimento.
8. Con il nono motivo (erroneamente rubricato come ottavo)
affermano la violazione dell’art. 91 c.p.c., poiché la corte
dell’appello, a fronte dell’accoglimento della domanda della curatela
in misura assai ridotta, avrebbe dovuto compensare tra le parti le
spese dei due gradi di giudizio.
8.1. Il motivo è inammissibile.
Invero in tema di compensazione delle spese processuali ai
sensi dell’art. 92 c.p.c. – nel testo, qui applicabile ratione temporis,
come novellato alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 e prima
dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69
-, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che
non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono
essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi
esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la
valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di
altri “giusti motivi” (Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 19/06/2013,
n. 15317; Cass. 06/10/2011, n. 20457).
Nel caso a mano, allora, la corte d’appello nel regolare le spese
di entrambi i gradi di giudizio ha fatto applicazione del principio
della soccombenza, atteso che il fallimento Eutaxi Card s.p.a. è

8 di 9

della quale la prescrizione rimane sospesa tra la società e i suoi

risultato comunque vittorioso, all’esito dei due gradi, nei confronti
degli odierni ricorrenti.
9. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per compensi in
complessivi Euro 7.000,00 in favore di Angelo Iovino e in
complessivi Euro 5.000,00 per il fallimento della Eurotaxi Card
s.r.I., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 otto re 2017.

Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dei controricorrenti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA