Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2629 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28403-2014 proposto da:

D.G.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO CALOJA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6910/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 6290/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato CALOJA LUCIANO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE per delega verbale

Avvocato PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il ridetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 maggio 2014, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da D.G.C. nei confronti della Unilever Italia Manufacturing S.r.l., avente ad oggetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa da questa intimato al primo per aver questi preteso da alcuni compagni di lavoro stagionali somme di denaro con la promessa di farli assumere dall’azienda.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibili in quanto non dedotte in prime cure le eccezioni di nullità della sanzione per vizi formali dati dalla mancata affissione del codice disciplinare, dalla violazione del principio di immediatezza della contestazione, dalla genericità della contestazione per carenza di documentazione a comprova, provati gli addebiti mossi, e congruo, anche in considerazione della rilevanza penale degli stessi, il giudizio di proporzionalità espresso dal giudice di prime cure.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.G. affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale unitamente al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logico – giuridica del giudizio di proporzionalità che la Corte territoriale avrebbe espresso in difformità dai criteri ritenuti rilevanti nella giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento alla rilevanza delle conseguenze dannose del comportamento.

Il secondo motivo è parimenti riferito al giudizio di proporzionalità che peraltro qui si assume omesso dalla Corte territoriale deducendo tale omissione come causa di nullità della sentenza per contrasto con l’art. 112 c.c., e art. 132 c.c., n. 4, in relazione al combinato disposto degli artt. 2119 e 2106 c.c..

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano palesemente infondati, se non ai limiti dell’inammissibilità, vertendo entrambi su una pretesa autonoma eccezione di “sproporzionalità” della sanzione che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare (primo motivo) e sulla quale avrebbe omesso di pronunziarsi (secondo motivo) per sostanziarsi quell’eccezione – nella concezione che sembra averne elaborato il ricorrente – nella considerazione di elementi estrinseci alla condotta (l’esistenza di precedenti disciplinari in capo al lavoratore, l’effettivo danno subito dal datore di lavoro…) che rileverebbero di per sè ai fini della valutazione della congruità dell’irrogazione della sanzione espulsiva, quando il profilo della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata è insito nel giudizio relativo alla legittimità dell’intimato licenziamento disciplinare e, come tale, è stato ampiamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, che lo ha correttamente condotto attribuendo rilievo, ai fini della valutazione della gravità dell’addebito, agli elementi essenziali costituiti dalla caratteristiche oggettive e soggettive della condotta (l’aver il ricorrente preteso da alcuni compagni di lavoro stagionali somme di denaro con la promessa di farli assumere dall’azienda), e riconoscendo ad essi, sulla base di considerazioni immuni da vizi logici e giuridici ed in conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, valore assorbente rispetto a quegli elementi estrinseci e sussidiari cui fa riferimento il ricorrente.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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