Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26289 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26289 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 5171-2011 proposto da:
S.E.M. S.R.L. C.F.02434170821, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-fia, presso lo
studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, rappresentata
e difesa dall’avvocato CALANDRINO GERLANDO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

2768

contro

CADICINA GIUSEPPE CDCGPP64H14F24I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso

Data pubblicazione: 25/11/2013

lo studio dell’avvocato GUIDA ANTONINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato CHIARAMONTE SALVATORE, giusta
delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 1499/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato STEFANINI ANNA per delega CALANDRINO
GERLANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
nuraiu Uutt. W.ANtUANW SERVELLO che ha conciu.ao per
il rigetto del ricorso.

di PALERMO, depositata il 06/12/2010 R.G.N. 1363/2009;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/9 — 6/12/2010 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato
l’impugnazione proposta dalla società S.E.M. s.r.l. avverso la sentenza del giudice
del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo siciliano, che aveva dichiarato
l’illegittimità del licenziamento intimato a Cadicina Giuseppe, condannandola a

differenze retributive dal medesimo maturate nel corso del rapporto, per cui ha
confermato la gravata sentenza, condannando l’appellante alle spese del grado.
Ha spiegato la Corte che l’assenza ingiustificata dal lavoro contestata al Cadicina
con riguardo a quattro giorni nell’arco di un anno non poteva ricondursi al tipo di
infrazioni per le quali non si rendeva necessaria la previa pubblicità dell’affissione
del codice disciplinare in azienda, atteso che la qualificazione della stessa
assenza come ingiustificata derivava, nella fattispecie, esclusivamente dalla
previsione della contrattazione collettiva che non era stata portata a conoscenza
del dipendente nella forma legale contemplata dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre,
la società era decaduta dalla possibilità di provare l’insussistenza del requisito
dimensionale atto ad evitare l’applicazione della tutela reintegratoria, posto che
non aveva provveduto a depositare con la memoria difensiva il libro matricola, né
aveva dedotto la suddetta eccezione nel suo primo atto difensivo; infine, la
precedente corresponsione al lavoratore del t.f.r. non incideva sul calcolo delle
differenze retributive eseguito dal consulente d’ufficio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S.E.M. s.r.l. che affida
l’impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso Cadicina Giuseppe.
La ricorrente deposita memoria ai sensi dll’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione alla decisione della Corte di merito di
ritenerla decaduta dalla possibilità di produrre il libro matricola, ai fini della
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reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le relativa indennità oltre che le

dimostrazione dell’insussistenza del contestato requisito dimensionale previsto per
l’applicazione delle tutela reale di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970. In
effetti, la Corte territoriale ha ancorato tale decadenza al mancato deposito del
predetto documento da parte della società per il tramite della memoria di

stata, invece, disposta d’ufficio in primo grado, per cui l’odierna ricorrente contesta
quanto affermato dalla Corte d’appello in ordine al fatto che il giudice di prime cure
avrebbe, dapprima, emesso erroneamente tale provvedimento istruttorio, per non
tenerne poi conto all’atto della decisione. L’erroneità della decisione della Corte
territoriale è ricondotta dalla società ricorrente alla considerazione che
l’acquisizione giudiziale del documento era dipesa dalla richiesta di esibizione
dello stesso da parte della stessa difesa del lavoratore, la quale aveva insistito
anche per la reintegra a prescindere dall’esistenza del requisito dimensionale in
ragione dell’asserita inefficacia del licenziamento.
2. Attraverso il secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli
artt. 115, 116, 416, 421 c.p.c. e 2697 cod. civ., la ricorrente deduce che se i giudici
d’appello avessero tenuto conto della sua contestazione formulata nella comparsa
di risposta avverso la pretesa del lavoratore di ottenere un risarcimento ulteriore
rispetto a quello previsto dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 avrebbero dovuto
ritenere legittima l’ordinanza con la quale il primo giudice aveva disposto,
nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., l’acquisizione del libro matricola ed
avrebbero, in tal modo, potuto constatare che dalle risultanze dello stesso, non
contestate, emergeva che alla data del 7 agosto 2004 il numero dei dipendenti era
inferiore alla soglia necessaria per l’applicazione della tutela reale. Nel contempo,
la ricorrente obietta che non avrebbe potuto essere dichiarata decaduta dalla
richiesta di produzione del libro matricola, per non averlo depositato unitamente
alla memoria di costituzione, in quanto a quell’epoca l’orientamento prevalente dei

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costituzione di cui all’art. 416 c.p.c. L’acquisizione del suddetto documento era

giudici di legittimità era nel senso di ritenere tale onere probatorio a carico del
lavoratore che voleva far valere il diritto alla reintegra.
Osserva la Corte che i due motivi possono esaminarsi congiuntamente per ragioni
di connessione.

Invero, i dati processuali che emergono dall’impugnata sentenza e dal presente
ricorso portano ad escludere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
territoriale, che l’odierna società ricorrente potesse ritenersi decaduta dalla
possibilità di provare l’insussistenza del requisito dimensionale ai fini della
negazione della tutela reale di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Infatti, è pacifico che l’acquisizione del libro matricola agli atti del procedimento fu
disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 421 c.p.c. all’udienza del
29/2/2008, così com’è altrettanto certo che la difesa del lavoratore aveva inserito
tra le richieste istruttorie formulate col ricorso introduttivo del giudizio quella di
esibizione in causa del predetto libro societario. E’, altresì, sicuro che la società
resistente si difese con la comparsa di costituzione eccependo l’inapplicabilità
della tutela reale nei suoi confronti.
Alla luce di tali emergenze processuali è da ritenere, pertanto, che il primo giudice
esercitò correttamente i suoi poteri d’ufficio nel disporre l’acquisizione del libro
matricola del quale il medesimo ricorrente aveva, tra l’altro, chiesto l’esibizione,
con la conseguenza che la resistente non poteva essere considerata decaduta
dalla possibilità di provare l’insussistenza del requisito dimensionale dell’impresa,
come erroneamente affermato dalla Corte d’appello, la quale avrebbe dovuto,
invece, esaminare la fondatezza o meno del relativo motivo di gravame.
Ciò in quanto il giudice di primo grado aveva il potere di provvedere anche d’ufficio
agli atti istruttori sollecitati dalle parti che erano idonei a superare l’incertezza sui
fatti costitutivi e poteva legittimamente ordinare l’esibizione del libro matricola per

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Il ricorso è fondato.

poter stabilire il numero dei dipendenti e trarre la prova della esistenza del
requisito dimensionale.
Va, altresì, evidenziato che, ove la prova si riferisca ad un’eccezione in senso lato
– quale l’eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai

nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., con riferimento ai
fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio,
ammettere la prova indispensabile per decidere la causa.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del
procedimento, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania per la verifica
del requisito dimensionale dell’impresa ai fini della valutazione dell’applicabilità o
meno della tutela reale di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 – è nella facoltà del giudicante,

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