Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26289 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.20/12/2016),  n. 26289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13188-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WEST SUD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 63,

presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 231/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DI CUNZOLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza n. 231/05/11, depositata il 07.06.2011 e non notificata, in riforma del primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA e IRES per l’anno di imposta 2005, emesso nei confronti della società West Sud SRL, fondato sul riscontro che il preliminare di vendita di un immobile, avente le stesse caratteristiche, ubicazione e destinazione di quello compravenduto dalla contribuente esponeva l’importo di Euro 235.000,00, in luogo di quello dichiarato in sede di compravendita che ammontava ad Euro 150.000,00,oltre IVA al 20%.

2. Il giudice di appello ha affermato che l’accertamento era fondato sulla discordanza del prezzo indicato in un preliminare con il prezzo indicato nel contratto definitivo verificato, rilevando tuttavia che tale discordanza non poteva qualificare una presunzione poichè i due atti facevano riferimento ad immobili differenti (sub. 4 e su. 5) e l’Agenzia non aveva versato in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare l’identità degli elementi identificati dei due immobili (metratura, numero dei vani, livello delle rifiniture, etc.) e ha ritenuto assorbita ogni altra questione.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi. L’intimata società ha partecipato alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività della notifica del ricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), denunciando che erroneamente la CTR ha annullato l’accertamento ritenendo che l’Ufficio aveva considerato che l’immobile indicato nel preliminare era lo stesso indicato nell’atto di compravendita, laddove invece nell’avviso di accertamento e nell’atto di appello era chiaramente indicato che si trattava di immobili con subalterni diversi; sostiene altresì che erroneamente la CTR ha considerato che l’elemento della perizia di stima per la concessione del mutuo non potesse identificarsi come presunzione del maggior valore; invoca, quindi, l’applicazione del principio secondo il quale l’esistenza di attività non dichiarate relative a vendite immobiliari può essere desunta, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da presunzioni gravi, precise e concordanti e, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, dalla differenza tra il valore venale ed il valore dichiarato e che per il medesimo bene non possono essere accertati valori diversi.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sostiene che erroneamente la CTR ha escluso che si potesse desumere una stima presuntiva con i requisiti di gravità, precisione e concordanza per l’utilizzabilità delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in considerazione del valore emergente dal preliminare di vendita di un immobile similare e dalla perizia di stima per il mutuo richiesto.

5. Entrambi i motivi sono inammissibili per le medesime ragioni e vanno trattati congiuntamente.

6. Innanzi tutto la CTR non ha affatto ritenuto che l’ufficio fosse incorso in errore nell’identificazione dell’immobile compravenduto, nè ha escluso la rilevanza presuntiva della perizia di stima dell’immobile, di cui non parla proprio, ma ha affermato – e, quindi, sul punto la censura non coglie la ratio decidendi -, che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a far riconoscere la sostanziale identità delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei due immobili, con accertamento in fatto che non risulta censurato e rispetto al quale i motivi di ricorso, con palese carenza anche di autosufficienza, nulla dicono.

7. In particolare la decisione impugnata non fa alcun riferimento alla perizia di stima e dal motivo di ricorso non è dato comprendere nemmeno se la stessa fosse relativa all’immobile di cui al preliminare, ovvero all’immobile compravenduto, sempre per la evidente carenza di autosufficienza.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 1.000,00, oltre Cassa, IVA e spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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