Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26289 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21469/2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRADISCA, 7,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARLETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICA MALVEZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA 21/11/2016, depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente per il periodo d’imposta 2009 indicava, in proporzione alla quota di partecipazione nella società GAIA s.a.s. (pari al 24,5%) un importo di Euro 27.277 per ogni anno relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico;

in sede di controllo della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, da parte dell’Ufficio emergeva che gli interventi finalizzati al risparmio energetico erano stati eseguiti su un immobile di proprietà della Gaia s.a.s. di cui il contribuente è in parte socio e che l’immobile era stato locato e detenuto in locazione dalla Mosaico s.r.l.;

l’Ufficio azzerava gli importi indicati ai fini della detrazione d’imposta poichè mancava il requisito della detenzione dell’immobile, in quanto concesso in locazione;

dalla ripresa a tassazione effettuata dall’Ufficio scaturiva l’emissione della cartella di pagamento impugnata dal contribuente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, la quale respingeva il ricorso per difetto del presupposto della detenzione;

che avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, avanti la Commissione Tributaria Regionale, la quale respingeva il suddetto appello, affermando che “la Corte di Cassazione con sentenza n. 12386 del 2004 e ordinanza 12466 del 2015 ha stabilito il principio ex lege di attribuire il beneficio fiscale solo a coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento…. Nel caso di specie l’intervento è stato effettuato su un immobile di proprietà della Gaia s.a.s., ma non posseduto o detenuto dalla stessa società, bensì concesso in locazione alla Mosaico s.r.l., e pertanto i benefici devono essere esclusi. Mancando quindi il presupposto del possesso o della detenzione dell’immobile oggetto di intervento teso al risparmio energetico, si rigetta l’appello della parte contribuente in quanto gli interventi tesi al risparmio energetico sono stati effettuati su un immobile non bene strumentale per il contribuente, non utilizzato dallo stesso, concesso in locazione ad altra società”;

che avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi; si costituiva con controricorso l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. e ritenuta quindi la necessità di rimettere la questione alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Quinta Sezione Civile per la sua trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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