Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26288 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13990 – 2019 proposto da:

R.D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA

LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA

CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARA VITTIMAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1917/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1917/05/2018, depositata il 30.10.2018, accolse l’appello proposto dal Consorzio 2 Alto Valdarno, subentrato all’Unione dei Comuni del Pratomagno, nei confronti di R.d.M.L. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Arezzo, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per contributi consortili relativi agli anni 2011 e 2012, in relazione ad immobili di proprietà di quest’ultimo compresi nel locale perimetro di contribuenza.

Avverso la sentenza della CTR R.d.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dalla parte contribuente in merito al vizio di illegittimità che ab origine avrebbe inficiato la procedura amministrativa posta a fondamento delle pretese tributarie di cui è causa per effetto della mancanza di un Piano Generale di Bonifica regolarmente approvato e del perimetro di contribuenza regolarmente trascritti.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con il R.D. n. 215 del 1933, art. 11 e della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 3, 4, e 16, vigente ratione temporis, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto non operante nella fattispecie in esame l’inversione in capo al Consorzio dell’onere di fornire la prova circa la ricorrenza di un beneficio diretto e specifico in favore degli immobili di proprietà della società dipendente dalle opere di bonifica poste in essere dal Consorzio medesimo.

Relativamente al primo motivo va osservato che ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass. n. 18932 del 2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 25299 del 2014). E’, quindi, inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su una domanda se la stessa non sia stata compiutamente riportata nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 2015).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre, in termini generici, l’omessa pronuncia sull’eccezione che sostiene di aver proposto nel merito senza riprodurre la parte del ricorso originario ove l’aveva proposta e senza nemmeno indicare dove l’aveva sollevata, posto che della contestazione della mancata approvazione del Piano generale di bonifica non dà atto neppure la CTP di Arezzo, nella sentenza riprodotta nel ricorso (pag. 4), in cui si afferma che “risultano contestati sia il Piano di classifica che il Perimetro di contribuenza, anche in punto di trascrizione”.

La contestazione relativa alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica era inammissibile perchè nuova e la CTR non era pertanto tenuta ad esaminarla.

Non è neppure ravvisabile un vizio di omessa pronuncia con riferimento alla questione riguardante la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza che deve ritenersi implicitamente rigettata, peraltro in conformità al seguente principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, poichè nel sistema delineato dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, gli effetti dell’inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità – notizia, con la conseguenza che l’omissione della stessa non comporta “ex se” l’insussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo consortile”. Cass., Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16524 del 20/06/2019 (Rv. 654725 – 01).

La CTR infatti ha ritenuto di accogliere l’appello sotto il profilo della non contestazione del piano classifica e del perimetro di contribuenza e dell’inclusione della proprietà del contribuente all’interno dello stesso con ciò non discostandosi dal principio di diritto costantemente affermato in materia da questa Corte (tra le molte, Cass. sez. 6 – 5, ord. 6 marzo 2018, n. 5215; Cass. sez. 6 – 5, ord. 12 dicembre 2016, nn. 25448 e 25449; Cass. sez. 6 – 5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, nn. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l’onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., all’ente che richieda i contributi consortili.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, fermo il principio sopra illustrato, va rilevato che il giudice di appello ha ritenuto che il Consorzio, ancorchè non onerato, ha dato la prova dell’esistenza del beneficio a favore delle proprietà del contribuente sulla base di una relazione tecnica prodotta in giudizio.

Si tratta, all’evidenza, di valutazione di merito sottratta in quanto tale al sindacato di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 510,00, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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