Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26288 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20739/2017 proposto da:

ECODEM SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO TOLENTINATI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 9/01/2017,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo respingeva i ricorsi riuniti presentati dalla ECO-DEM s.r.l., avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, e dalla LISCATE immobiliare s.r.l., parimenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni. Detta imposta era relativa alla richiesta di registrazione del verbale di conciliazione giudiziale emesso dal Tribunale di Bergamo avente per oggetto una transazione di 1.177.568 Euro avvenuta tra le due suddette società. A fronte della suddetta transazione l’Ufficio liquidava l’imposta di registro per un importo complessivo di 35.327 Euro, nella misura del 3% sull’importo della transazione, ex art. 9 della Tariffa, parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Le ricorrenti contestavano la tassazione, effettuata in misura proporzionale anzichè in misura fissa, stante il fatto che la transazione non aveva natura novativa in quanto avente ad oggetto crediti derivanti da fatture, emesse con applicazione dell’IVA e che l’atto di conciliazione giudiziale era un mero accordo di pagamento.

La Commissione adita ha osservato che il verbale di conciliazione aveva natura di transazione novativa, per cui era irrilevante che la stessa concernesse anche somme di denaro fatturate ed assoggettate ad IVA, soprattutto perchè non si trattava di una semplice transazione che si riferiva al rapporto commerciale ma l’accordo comprendeva anche altri rapporti in contestazione fra le parti, per cui era legittima la tassazione applicata in misura proporzionale.

Proponeva appello ECO-DEM e in tale giudizio si costituiva LISCATE immobiliare s.r.l.; la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, ribadendo la qualificazione dell’operazione posta in essere dalle parti così come prospettata dal giudice di primo grado quale transazione novativa, come tale assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto le ricorrenti decidevano di sciogliere il contratto tra loro in essere e definivano la controversia civile instaurata avanti al Tribunale di Bergamo mediante il trasferimento di alcuni immobili per un certo valore e mediante la corresponsione della residua somma con pagamenti dilazionabili. Quindi, dal verbale di conciliazione derivavano obblighi di pagamento di una somma di denaro a titolo forfettario e inoltre la transazione in oggetto non restava nei limiti dell’originari obbligazione ma conteneva una novazione rispetto a quest’ultima, come si rileva dal fatto che le due società avevano dato atto della sostituzione del preesistente rapporto giuridico con un altro, dichiarando esplicitamente che “le parti decidono consensualmente di sciogliere il rapporto negoziale in essere…”.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; si costituiva con controricorso l’Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1976 c.c., in materia di transazione novativa, e, di conseguenza, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nonchè artt. 8 e 9 della Tariffa, parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto le parti hanno sciolto anticipatamente il contratto di appalto tra loro in essere, ma le obbligazioni dedotte in transazione sono sempre quelle traenti titolo dall’originario contratto di appalto;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle altre prove documentali offerte da ECO-DEM;

considerato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. e ritenuta quindi la necessità di rimettere la questione alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Quinta Sezione Civile per la sua trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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