Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26288 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 17/10/2019), n.26288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6366/2017 R.G. proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Carboni ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Oriolo Romano n. 69, presso
lo studio dell’Avv. Filippo Gargallo di Caste Lentini;
– ricorrente –
contro
C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Salvatore
Lucio Crovetti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi
Pigorini n. 6, presso lo studio dell’avvocato Angela Saulle;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2016 del Tribunale di Sassari, pubblicata
il 19 gennaio 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2019
dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
uditi gli Avv.ti Loredana Tulino per delega dell’Avv. Stefano Carboni
e Angela Saulle per delega dell’Avv. Giacomo Salvatore Lucio
Crovetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
C.S., titolare dell’omonima azienda agricola, conveniva in giudizio M.A., chiedendone la condanna per responsabilità professionale consistita nel non aver inoltrato all’AGEA un ricorso che aveva ricevuto l’incarico di presentare avverso la revoca di un contributo per “benessere animale” dell’importo di Euro 6.502,51.
Nella contumacia del M., il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda.
La decisione veniva appellata dal M. che, senza contestare il merito, deduceva la nullità della notificazione dell’atto di citazione e la propria carenza di legittimazione attiva, in favore del CAA (Centro autorizzato di assistenza agricola) al quale il C. si sarebbe in effetti rivolto.
La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione con ordinanza adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
Il M. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza di primo grado e dell’ordinanza della Corte d’appello. Il C. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il M. ha depositato memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria del 28 agosto 2018, la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ravvisandosi la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5).
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 138 e 160 c.p.c. In particolare sostiene che la notificazione dell’atto di citazione era indirizzata in (OMISSIS), mentre il suo recapito professionale era nella medesima via, ma al numero civico (OMISSIS). Della stessa, pertanto, chiede che se ne la nullità perchè effettuata in un luogo e a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge.
Ai fini dell’osservanza del requisito della autosufficienza, il M. riferisce che la relata riporta la seguente dicitura: “immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo”. Sostiene che tale dicitura, non fatta oggetto di querela di falso da parte del C., attesterebbe inequivocabilmente la notificazione in luogo non riferibile al destinatario.
Il motivo è fondato.
Com’è noto, allorquando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, sicchè, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale” (Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015, Rv. 636503 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 – 02).
Ciò posto, deve rilevarsi che:
– l’atto di citazione è stato inviato al M. a mezzo posta, con raccomandata spedita in (OMISSIS);
– il plico è stato “immesso in cassetta” al predetto indirizzo e dell’avvenuto deposito è stato inviato il relativo avviso, sempre indirizzato in via (OMISSIS);
– in mancanza di persone abilitate a ricevere l’atto, anche l’avviso è stato immesso nella “cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” (cioè dello stabile di via (OMISSIS), ove era stato immesso il primo plico);
– il plico non è stato successivamente ritirato neppure presso l’ufficio postale e, decorso il termine di legge, è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Si deve, dunque, rilevare che nessun atto del procedimento di notificazione risulta effettivamente pervenuto, da un lato, a mani del M. o di persona abilitata dalla legge a riceverlo nè, dall’altro, all’indirizzo di via (OMISSIS), dove pacificamente ha sede lo studio professionale del ricorrente. In sostanza, l’attività notificatoria si è svolta senza alcun collegamento nè soggettivo, nè oggettivo con il notificando, ad eccezione della sola vicinanza spaziale fra l’indirizzo del suo studio professionale o lo stabile presso il quale, invece, sono recapitati gli avvisi.
In particolare, non è vero quanto sostiene il controricorrente, ossia che quantomeno la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) sia stata recapitata al civico n. (OMISSIS); anche questo secondo avviso, al contrario, è stato spedito al civico n. (OMISSIS) e ivi immesso in buca.
Non coglie nel segno l’argomentazione del C., secondo cui il M. avrebbe dovuto contestare la validità della notificazione mediante la proposizione di una querela di falso. In realtà, il ricorrente non sostiene affatto che la notificazione contenga un falso ideologico, bensì che l’atto processuale e i successivi avvisi siano stati recapitati esattamente nell’indirizzo ivi indicato; sennonchè tale indirizzo non appartiene al notificando. Del resto, da nessuna delle relate di notifica risulta che siano state compiute specifiche ricerche del M. o di altri soggetti idonei per legge a ricevere la notificazione.
Infine, risulta del tutto priva di valore giuridico la nota prot. 61/16AM dell’8 agosto 2016 a firma del Responsabile dell’Ufficio Postale, il quale dichiara che “nonostante il plico riportasse come indirizzo civico il n. (OMISSIS), grazie alla conoscenza personale del portalettere che nella circostanza era incaricato della relativa consegna, l’avviso di giacenza e la comunicazione di avvenuto deposito (…) sono stati immessi nella cassetta domiciliare del destinatario ubicata in via (OMISSIS)”. Si tratta di un documento del tutto irrituale, in quanto contiene – in sostanza – una sorta di testimonianza scritta, raccolta fuori dal processo e senza alcuna garanzia di contraddittorio, resa da un soggetto sprovvisto di alcun ruolo diretto nella vicenda e comunque privo di qualsivoglia potere certificatorio, che riferisce di circostanze non avvenute nella sua sfera di conoscenza, bensì de relato, mediante le quali si vorrebbe superare le risultanze delle relate di notificazione che, com’è noto, fanno fede fino a querela di falso dell’attività compiuta dall’agente notificatore. Nelle varie relate non risulta nè che l’agente postale abbia compiuto attività volte alla ricerca del M. in un luogo diverso dall’indirizzo di destinazione dell’atto di citazione, nè che il plico sia stato immesso – anche solo per conoscenza personale del portalettere – nella casella postale del numero civico (OMISSIS).
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, deve darsi atto della sussistenza del vizio procedurale denunciato dal M.. Tale circostanza determina l’assorbimento delle ulteriori censure esposte in ricorso.
Poichè il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, il giudice del rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Sassari, che, in persona di diverso magistrato, provvederà alla rinnovazione di tutta l’attività processuale compiuta successivamente alla rilevata nullità e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019