Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26287 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 28/09/2021), n.26287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36752-2018 proposto da:

B.G., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi da se stessi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2315/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che i contribuenti B.G. e B.A. propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, di conferma di una decisione CTP Brescia, con la quale era stato dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia del territorio a seguito di procedura DOCFA, riferito ad un’unità immobiliare di loro proprietà sita in (OMISSIS); entrambi i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso, siccome da essi proposto unitamente alla loro madre, R.C., pur essendo i due fratelli B.G. e B.A. comproprietari di una distinta unità immobiliare (sub 1) sita al piano terra del medesimo stabile e pur essendo la loro madre R.C. proprietaria di due diverse unità immobiliari site al primo ed al secondo piano del medesimo stabile, caratterizzate da diversi identificativi catastali (rispettivamente sub 4 e sub 5); e, con riferimento a ciascuna di tali tre unità abitative, era stata attivata una distinta pratica DOCFA.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 103 e 104 c.p.c., applicabili al contenzioso tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto essi contribuenti, unitamente alla loro madre, utilizzando gli strumenti processuali di cui agli artt. 103 e 104 c.p.c., avevano proposto un ricorso collettivo sotto il profilo soggettivo ed al contempo cumulativo, in quanto gli atti di accertamento impugnati erano fondati su di un medesimo meccanismo di valutazione catastale, che aveva comportato la proposizione, da parte loro, di identici motivi impugnatori; era invero innegabile che l’impugnazione predisposta da essi tre ricorrenti era connessa per l’oggetto, in quanto sorretto da identiche questioni di fatto e di diritto ed in quanto il loro unico atto d’impugnazione era fondato sull’essere le singole unità immobiliari inserite in un medesimo fabbricato avente le medesime caratteristiche e l’ufficio aveva proceduto alla modifica del loro classamento per ragioni identiche, si che, in applicazione dei citati artt. 103 e 104 c.p.c., era da ritenere legittima la proposizione da parte loro di un unico ricorso cumulativo-collettivo, con il quale cioè essi contribuenti avevano impugnato più atti tributari, comportanti la soluzione di questioni identiche;

che, con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di appello, con il quale era stato da essi rilevato come la CTP aveva erroneamente liquidato all’Agenzia delle entrate le spese di giudizio, comprensive dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, atteso che, nella specie, l’Agenzia si era costituita tramite un suo funzionario, si che alla stessa avrebbero dovuto essere liquidate non le spese parametrate ai compensi forensi, ma solo le spese documentate in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso è fondato; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4629 del 2016; Cass. n. 22657 del 2014; Cass. n. 26011 del 2014; Cass. n. 26735 del 2013; Cass. 4490 del 2013), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del ricorso collettivo-cumulativo, qual è quello posto in essere dai contribuenti, con il quale essi hanno impugnato, unitamente alla loro madre, con un unico ricorso, avvisi di accertamento catastali distintamente notificati ad essi ed alla loro madre, è ferma nel ritenere che goda piena cittadinanza nel processo tributario l’istituto processuale del litisconsorzio facoltativo, di cui all’art. 103 c.p.c., comma 1, nella duplice forma del litisconsorzio facoltativo proprio, che si ha quando le cause promosse nel medesimo processo risultano connesse per il titolo o per l’oggetto, e del litisconsorzio facoltativo improprio, qual è quello ravvisabile nel caso in esame, nel quale le cause non hanno alcun vincolo di connessione se non quello derivante dal fatto che la decisione di ciascuna di esse dipende dalla soluzione di un’identica questione; invero l’applicazione dell’istituto del litisconsorzio facoltativo, previsto dall’art. 103 c.p.c., è da ritenere applicabile al processo tributario, tenuto conto dell’espresso richiamo alle norme del codice di rito ordinario contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; né può ritenersi ostativo al riguardo la natura impugnatoria del giudizio tributario, atteso che anche il processo amministrativo, anch’esso caratterizzato dall’essere un giudizio di tipo impugnatorio, non disconosce, in linea di principio, il litisconsorzio “ex parte actoris”;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rimessione alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, assorbito il secondo motivo, accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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