Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26287 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26287 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 28314-2008 proposto da:
MUSSANO PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO
CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIPITONE
FEDERICO CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2.013
2681

COMUNE DI TORINO;
– intimato –

Nonché da:
COMUNE

DI

TORINO,

in

persona

del

Data pubblicazione: 25/11/2013

rappresentant pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio
dell’avvocato MANFREDI ANTONIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LI VOLTI
MARIAMICHAELA, giusta delega in atti;

contro

MUSSANO PIERO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2007 R.G.N.
630/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato MARZANO CARLO per delega PIPITONE
FEDERICO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

28314/2008 r.g.n. Mussano Piero c/Comune di Torino
ud 25 settembre 2013

Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 novembre 2007, la Corte d’Appello di Torino respingeva il
gravame principale svolto da Mussano Piero contro la sentenza di primo grado
che, in contraddittorio con il Comune di Torino, aveva rigettato la domanda
proposta dal Mussano per la caducazione della sospensione cautelare e la
ricostruzione della carriera con pagamento di quanto spettante per tali titoli;
respingeva, inoltre, il gravame incidentale svolto dal Comune.
2. La Corte territoriale puntualizzava quanto segue:
Mussano Piero, ufficiale territoriale del Corpo dei vigili urbani, a seguito
dell’instaurazione di procedimento penale a suo carico, per i reati di cui agli
artt. 81 cpv., 110,323, commi 1 e 2, 476,490 e 319 codice penale, veniva
sospeso dal servizio, in via cautelare, con privazione della retribuzione, dal
23 agosto 1995 al 15.2.1996, a seguito della notizia che il medesimo era
indagato e poi, a seguito della sentenza penale di condanna davanti al GIP
(recte GUP), veniva nuovamente sospeso dal 7 giugno 1997 fino alla
destituzione (disposta dall’ente locale con provvedimento in data
24.11.1999). Condannato in primo grado, la Corte di appello di Torino, con
sentenza del 12.10.1998, assolveva il dipendente dal reato di cui all’art. 323
codice penale, e confermava la condanna per tutti gli altri reati contestati.
3. Il procedimento disciplinare, riattivato dall’amministrazione all’esito della
definitiva statuizione di condanna, si concludeva in data 24.11.1999, con la
destituzione dal servizio. Il provvedimento disciplinare, impugnato dal
dipendente, veniva dichiarato illegittimo perché estinto per vizio procedurale,
con condanna dell’ente locale alla reintegrazione del dipendente. La sentenza di
prime cure veniva confermata nei gradi di appello e di legittimità.
4. Tanto premesso, il dipendente agiva in giudizio per il ripristino della situazione
antecedente alla sospensione cautelare dal servizio, sul presupposto che, per
essere caduto il provvedimento disciplinare, doveva ritenersi caducato anche
l’allontanamento interinale riferito a quel provvedimento finale.
5. La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per quanto qui rileva, precisava che
entrambe le sospensioni cautelari subite dal dipendente erano state irrogate nella
vigenza dell’art. 27 del CCNL 1994-97 Comparto del personale delle RegioniAutonomie Locali. Rilevava che la predetta disposizione negoziale collettiva

Rossana Mancino est.
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L

non regolamentava la condizione del lavoratore sospeso in caso di sentenza
penale di condanna, diversamente da quanto previsto per la diversa ipotesi della

della contestazione disciplinare.
6.

La Corte di merito rigettava, inoltre, l’appello incidentale svolto dal Comune e,
per quanto di rilievo in questa sede, disattendeva la sollevata eccezione di
giudicato, sul presupposto della diversità della causa petendi tra la pronuncia di
riammissione in servizio del dipendente e la domanda svolta in giudizio.
Respingeva, infine, l’eccezione di prescrizione, in base al rilievo secondo cui solo
dopo la pronuncia della Corte di cassazione, sull’illegittimità della sanzione
disciplinare, il dipendente era stato in condizione di azionare la pretesa alla
restitutio in integrum, giacché- solo da quel momento era divenuta irrevocabile la
statuizione di illegittimità, per estinzione, del procedimento disciplinare.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Mussano Piero ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo. Il Comune intimato ha
resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a cinque
motivi, cui non ha resistito il Mussano. Entrambe le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
8. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché
proposti avverso la medesima sentenza.
9. Con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia la violazione
degli artt.91,92,96,97 del d.P.R. n.3 del 1957 e l’erronea individuazione della
normativa applicabile. Si duole che la Corte territoriale abbia regolamentato la
sospensione cautelare alla stregua della sopravvenuta disciplina contrattuale
collettiva del Comparto Regioni-autonomie locali. A suo dire, oltre al rilievo
secondo cui detta contrattazione non conterrebbe alcuna regola sulla restitutio in
integrum a seguito di condanna penale, la soluzione adottata risulta in contrasto
con il disposto dell’art. 71 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, negli
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Rossana Mancino est.
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sospensione del dipendente definitivamente assolto o prosciolto con formula
piena. Desumeva, pertanto, la volontà pattizia di tenere fermi, in caso di
condanna, gli effetti della sospensione cautelare, con esclusione sia del diritto del
dipendente alla restitutio in integrum, sia dell’obbligo, per l’amministrazione, di
restituire l’assegno alimentare, a prescindere dagli sviluppi della vicenda sotto il
profilo disciplinare. Rimarcava, infine, che la sospensione in questione, alla quale
era estranea la natura disciplinare, era sorretta da esigenze cautelari che
prescindevano totalmente dalla valutazione, ex post, della fondatezza o meno

allegati A), B), C) non contempla, per il predetto Comparto, l’abrogazione dei
citati articoli del testo unico n. 3 del 1957, come previsto, invece, per i diversi
Comparti dei Ministeri e della Scuola. Deduce, in conclusione, che comunque
neanche le norme del richiamato testo unico del 1957 disciplinano le
conseguenze dell’estinzione del procedimento disciplinare dopo la sentenza
penale di condanna e ribadisce che, per la stretta interdipendenza tra
sospensione cautelare e procedimento disciplinare, all’esito di quest’ultimo è
legata la sorte della misura cautelare adotta dall’amministrazione.

11. Giova brevemente richiamare, innanzitutto, i fatti oggetto del giudizio:
Mussano Piero veniva sospeso dal servizio, in via cautelare, con privazione
della retribuzione, dal 23 agosto 1995, a seguito della notizia che il
medesimo era indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110,323, commi 1 e
2, 476,490 e 319 c.p.; la misura cautelare veniva revocata il 15 febbraio 1996;
a seguito della sentenza penale di condanna, pronunciata in primo grado,
con provvedimento in data 5 giugno 1997 veniva nuovamente sospeso, in
via cautelare, dal 7 giugno 1997 fino alla destituzione (avvenuta in data 24
novembre 1999);
condannato in primo grado, per quanto qui rileva, alla pena di anni due di
reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, la Corte di
appello di Torino, con sentenza del 12 ottobre 1998, lo assolveva dal reato
di abuso d’ufficio non patrimoniale (di cui all’art. 323, primo comma, c.p.),
e confermava la condanna per corruzione, con la pena detentiva
rideterminata in un anno di reclusione;
all’esito della definitiva condanna in sede penale, il procedimento
disciplinare, sospeso fino alla definizione del procedimento penale, veniva
riavviato dall’amministrazione e si concludeva, con provvedimento del 24
novembre 1999, con la destituzione dall’impiego del dipendente che si
trovava ancora in regime di sospensione cautelare;
il provvedimento di destituzione veniva dichiarato illegittimo dal giudice
ordinario, giacché estinto per vizio procedurale.
12. Nella peculiare vicenda così descritta è all’esame della Corte esclusivamente la
sospensione cautelare subita dal dipendente al quale sia stata inflitta, dopo la
condanna penale, una sanzione disciplinare espulsiva risultata illegittima all’esito
dell’accertamento giudiziale.
13. Le disposizioni legislative e pattizie, applicabili ratione temporis, non
regolano la condizione del dipendente condannato in sede penale e
allontanato, cautelarmente, dal servizio, e il vuoto normativo va colmato con il
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10. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

generale divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte del
datore di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione
collettiva e, in continuità con il precedente di questa Corte n. 5147 del 2013, con
la regola implicita nella natura cautelare e interinale della sospensione cautelare,
destinata a durare fin quando durino il procedimento penale ed il procedimento
disciplinare in funzione dei quali è prevista.

quanto “solo a termine e secondo l’esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la
sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba Ociare nella destituzione o nella
retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (Corte Cost., sent. n. 168 del
1973).
15. Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile
nell’Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui
l’irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si
giustifica unicamente nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda
con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione
definitiva cessa la ragion d’essere della misura cautelare.
16. Negli altri casi in cui l’Amministrazione non abbia coltivato il procedimento
disciplinare, conformando l’esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte
per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti
della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta
non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il
lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.
17. Un tale effetto conservativo della sospensione cautelativa, benché
l’amministrazione non si sia adoperata sollecitamente nello svolgimento del
procedimento disciplinare, è impedito dal carattere di mera strumentalità
dell’allontanamento cautelare del dipendente, che non può mai incidere in
misura più gravosa di quella in funzione dell’ effettività della quale è preordinata,
nonché dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con
perdita definitiva della retribuzione.
18. Ciò perché l’allontanamento cautelare del dipendente è riconducibile al potere
datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla defmizione del
procedimento penale sui fatti-reato, in funzione preventiva di possibili pregiudizi
al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell’Amministrazione ed è
destinato a produrre effetti, la quiescenza del rapporto di lavoro, finché non
intervenga un provvedimento definitivo che sorregga o recida il rapporto tra
amministrazione e dipendente.
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14. Tale regola si esprime nella provvisorietà e rivedibilità della misura cautelare, in

19. La sospensione cautelare è, proprio per sua natura, legata al procedimento
disciplinare e al suo esito, e non può trasformarsi in sanzione disciplinare solo
perché l’iniziativa disciplinare non sia stata dall’amministrazione validamente
esercitata nel rispetto dei tempi e modi prefissati.
20. La pubblica amministrazione deve, in altre parole, imputare a se stessa gli effetti
della mancata tempestiva definizione del procedimento disciplinare, onde gli

21. Per quanto sin qui detto, al dipendente va conguagliato quanto dovuto nel
periodo in cui è stato allontanato cautelarmente, come se fosse stato in servizio,
esclusi i periodi di sospensione inflitti a seguito della condanna penale (a pena
detentiva ed accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici), ed
escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli
incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.
22. Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: “la sorte definitiva
della sospensione cautelare del dipendente dell’ente locale condannato in sede
penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la
pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del
dipendente medesimo, con la conseguenza che l’esercizio della potestà
disciplinare dell’Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che
rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la
sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e
comporta il diritto del dipendente alla restitutio in interum, detratto quanto
percepito a titolo di assegno alimentare”.
23. Deriva da ciò la fondatezza del ricorso principale, ancorché per ragioni in diritto
parzialmente diverse da quelle ivi sostenute, che va pertanto accolto, con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata.
24. Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo, concernente la
domanda di ricostruzione della carriera nel periodo di sospensione cautelare,
rimane così assorbito.
25. Col secondo motivo dello stesso ricorso viene dedotta, con riferimento alla
prima sospensione cautelare, violazione dell’art. 1362 c.c. e omessa motivazione,
per non avere la Corte territoriale ritenuto obbligatoria la prima sospensione
fondata sul richiamo a disposizione del regolamento del personale che impone

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effetti sfavorevoli per il dipendente rimangono soltanto, ed eventualmente,
quelli del processo penale.

l’obbligo della sospensione ove il lavoratore sia indagato per reati anche di
corruzione, ecc.
26.

11 motivo è assorbito dalla predicata indifferenza, nei passaggi motivazionali che
precedono, dell’obbligatorietà o meno della misura cautelare disposta dal datore
di lavoro.

II terzo motivo va rigettato giacché imperniato sulla tesi, qui motivatamente
respinta, dell’autonomia del provvedimento cautelare rispetto alle sorti del
procedimento disciplinare.

28. Il quarto motivo, incentrato sulla necessaria detrazione del periodo di
detenzione e di interdizione temporanea dai pubblici uffici, è inammissibile
perché non contiene alcuna censura contro la sentenza impugnata ma svolge
solo considerazioni in ordine alle statuizioni eventuali di un giudizio di rinvio.
29. Infine, il quinto motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 2948 c.c. e
vizio di motivazione, imperniato sulla prescrizione del diritto alla restitutio in
integnini per il periodo antecedente alla data del 30 maggio 1997 (all’uopo
evocando la lettera ricevuta dalla P.A., in data 30.5.2002, recante la pretesa
creditoria), non è meritevole di accoglimento per avere la Corte territoriale
correttamente affermato il principio dell’azionabilità della domanda alla restitutio
in intenti?: solo all’esito della decisione definitiva sull’illegittimità della
destituzione (con sentenza di questa Corte di legittimità del 13 giugno 2005).
30. Per gli accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad
altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua
di quanto sinora detto.
31. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione.

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Così deci in Roma, il 25 settembre 2013
Il presidente

Il jnsigyiere estensore

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