Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26287 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 17/10/2019), n.26287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20829/2016 R.G. proposto da:

Rototype s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina Frattagli e

Giuseppe Antonini, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Michele Mercati, n. 51;

– ricorrente –

contro

Agility Logistics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Antongiovanni e

Rita Grazie Della Lena, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, via Dardanelli, n. 46;

– controricorrente –

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore fallimentare;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze pubblicata il 7

giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Maria Cristina Frattagli e Maurizio Spinella, per

delega scritta dell’Avv. Elisa Antongiovanni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Rototype s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Prato la Geologistics s.p.a. (oggi Agility Logistics s.r.l.) e la (OMISSIS) s.r.l. e ne chiedeva la condanna al risarcimento degli asseriti danni cagionati dall’inesatto adempimento di un contratto di trasporto, conclusosi con la consegna di una minima parte della merce pattuita.

Si costituiva unicamente la (OMISSIS) s.r.l. La Geologistics s.p.a. era dichiarata contumace.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava le due società convenute a risarcire, in ragione della metà ciascuna, il danno cagionato alla Rototype s.p.a..

La sentenza veniva appellata dalla Geologistics s.p.a., che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di citazione, con conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado. La (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo fallita, restava contumace.

La Corte d’appello di Firenze accoglieva l’impugnazione, ritenendo che non vi fosse prova dell’avvenuta ricezione dell’atto di citazione da parte della Geologistics s.p.a. Conseguentemente, dichiarava la nullità del giudizio e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, disponendo la restituzione all’appellante delle somme che la stessa aveva pagato in forza della provvisoria esecutività della sentenza del tribunale e condannano la Rototype s.p.a. al pagamento delle spese di lite.

La Rototype s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza per due motivi. Agility Logistics s.r.l. (già Geologistics s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.. Sia la Rototype s.p.a. che la Agility Logistics s.r.l. hanno depositato memorie difensive.

Con ordinanza interlocutoria del 14 giugno 2018 è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. Al contempo, in considerazione del carattere di novità della questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

La Agility Logistics s.r.l. ha depositato ulteriori memorie.

La curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 149 e 160 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 8. La censura concerne il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per difetto di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio.

La Corte d’appello ha rilevato che l’ufficiale giudiziario aveva proceduto a notificare l’atto di citazione a mezzo posta, come da relata redatta in calce all’atto medesimo; che la Rototype s.p.a. aveva prodotto, unitamente all’atto di citazione, la ricevuta attestante la spedizione del plico raccomandato; che, tuttavia, mancava l’avviso di ricevimento (c.d. “cartolina verde”) dell’atto giudiziario; che, dunque, non vi era alcuna certezza circa l’effettiva ricezione del documento da parte del destinatario.

Il ricorrente sostiene che la Geologistics s.p.a. aveva comunque ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che l’agente postale è tenuto ad inviare, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, al destinatario qualora questi sia temporaneamente assente, oppure se vi sia stato rifiuto o mancanza di soggetti deputati a ricevere la notifica. Tale circostanza consentirebbe di superare il problema dell’omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto di citazione, quantomeno ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, essendo l’atto comunque giunto a conoscenza del destinatario.

Con la seconda censura la Rototype s.p.a. contesta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo, che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, indicato nell’avviso di comunicazione di avvenuto deposito (che, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, è interamente riprodotto a pag. 18) ritirato da un impiegato della Geologistics s.p.a. in data 28 febbraio 2000, come accertato dall’agente postale con relata facente fede fino a querela di falso.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

2. Occorre anzitutto premettere che l’atto di citazione è stato notificato alla Geologistics s.p.a. a mezzo posta, come previsto dall’art. 149 c.p.c.. La norma prevede che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale deve essere allegato all’originale. L’avviso di ricevimento, infatti, costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.

La L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8 (Notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta) integrano la disposizione codicistica, disciplinando nello specifico la consegna del plico da parte dell’agente postale. Si tratta di disposizioni modificate più volte nel corso degli anni. La notificazione dell’atto di citazione è avvenuta nel febbraio del 2000 e quindi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del menzionato art. 8, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza di persone abilitate a ricevere il plico, dopo il suo deposito nell’ufficio postale, non fosse data notizia al destinatario dell’avvenuto deposito con una seconda raccomandata con avviso di ricevimento.

Facendo corretta applicazione di tale disciplina, l’agente postale incaricato della consegna dell’atto giudiziario notificato a mezzo posta, stante la temporanea indisponibilità di persone abilitate a riceverlo, ha immesso un avviso nella cassetta postale e ha successivamente spedito la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

Nel giudizio innanzi ai giudici di merito non è stato prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto di citazione, ma venne versato l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto di citazione presso l’ufficio postale.

3. Il quesito sottoposto a questa Corte, pertanto, è se, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ove non venga prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto, possa costituirne valido succedaneo l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

4. La Cassazione ha già ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16574 del 21/07/2014, Rv. 632008 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 – 01).

Non è stata mai presa in considerazione, tuttavia, l’ipotesi particolare – venutasi a creare nel caso di specie – in cui, pur non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario ha ritirato l’atto giudiziario presso l’ufficio postale ove era depositato, come previsto dall’art. 149 c.p.c..

5.1 Una pluralità di ragioni inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l’ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell’avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione.

5.2 Anzitutto, viene in rilievo il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3). Infatti, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poichè il destinatario ha ricevuto l’atto giudiziario, avendolo ritirato presso l’ufficio postale.

5.3 Il ritiro del plico presso l’ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso immesso in cassetta in occasione dell’accesso dell’agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poichè è solo essendo in possesso di almeno uno di questi due documenti che il destinatario può recarsi all’ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie. Pertanto, il ritiro del plico presso l’ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce “prova indiretta” dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.

5.4 D’altro canto, la ragione decisiva per la quale si ritiene che l’avviso di ricevimento del plico non possa essere sostituito da documenti equipollenti sta nel fatto che è soltanto mediante tale avviso che sarebbe possibile accertare la data e il luogo di notificazione dell’atto, nonchè l’identità della persona che lo ha ricevuto, ossia tutti gli elementi che consentono di riferire la notificazione al suo effettivo destinatario.

Tuttavia, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere il piego, ovvero di rifiuto di riceverlo o di firmare il registro di consegna, della L. n. 890 del 1982, art. 8 cit. prevede che il plico debba essere depositato presso l’ufficio postale e la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. In particolare, questo era il tenore testuale del comma 4 dell’art. 8 vigente al tempo della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio; l’attuale normativa – art. 8, commi 4 e 5 – precede invece che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro del piego, se anteriore.

Alla luce di tali disposizioni, nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, la data di perfezionamento della stessa non dipende, dunque, dall’avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta, bensì dalla data di spedizione della CAD (in precedenza dalla data di deposito del plico presso l’ufficio postale) ovvero dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale.

Pertanto, l’argomento “forte” a sostegno dell’esclusività dell’avviso di ricevimento quale elemento documentativo dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta vale solo se il plico è effettivamente ricevuto dal destinatario o da una delle persone indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7. Il medesimo ragionamento perde d’importanza, invece, in caso di temporanea assenza del destinatario o di rifiuto, da parte delle persone abilitate, di ricevere il plico, in quanto in tal caso l’avviso di ricevimento non basta a far considerare perfezionato il procedimento notificatorio (ed anzi costituisce una “non notifica”) e l’elemento costitutivo ed essenziale del perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dalla spedizione della CAD o dal ritiro del plico presso l’ufficio postale.

5.5 Un problema, semmai, potrebbe prospettarsi nel caso in cui l’atto giudiziario notificato a mezzo posta, che non sia stato recapitato al destinatario per temporanea assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceversi l’atto, venga restituito al mittente, giacchè neppure ritirato presso l’ufficio postale (per un’ipotesi di inesistenza della notificazione v. Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 08/11/2013, Rv. 629060 – 01).

Sebbene la norma attualmente vigente preveda il perfezionamento della notifica quando sono decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD (in precedenza dal deposito del plico presso l’ufficio postale), si potrebbe affermare che le attività di ricerca del notificando da parte dell’agente postale – come risultano attestate nell’avviso di ricevimento – costituiscano presupposto e condizione di validità della notificazione a mezzo posta, sicchè il solo il decorso del tempo dalla spedizione della CAD non basta al perfezionamento della notificazione.

Un simile problema, tuttavia, non impatta con l’eventualità del ritiro del plico presso l’ufficio postale. Colui che si presenta allo sportello deve essere necessariamente generalizzato da parte dell’agente postale. Ciò consente di superare ogni incertezza circa la correttezza e la completezza delle attività volte a rintracciare il destinatario della spedizione a mezzo posta, poichè l’idoneità delle stesse è incontrovertibilmente attestata dal raggiungimento dello scopo.

Del resto, questa Corte ha già affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il piego postale è ritirato da costui o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall’agente postale le attività previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 1 e 2, atteso che, con la consegna del piego, contenente l’atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell’attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell’ufficio postale anzichè nel luogo indicato sul piego postale (Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005, Rv. 584875 – 01).

6. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto:

“Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale – ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 – occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonchè, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purchè anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”.

7. In applicazione di questo principio, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado è potenzialmente valida, anzichè inesistente, e la decisione impugnata deve essere quindi cassata con rinvio.

8. Resta in discussione il profilo dell’idoneità del soggetto che si presentò presso l’ufficio postale per ritirare il plico contenente l’atto giudiziario.

Ma sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 2, Sentenza n. 28627 del 29/11/2017, Rv. 646530 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005, Rv. 584876 – 01).

Pertanto, spetterà al giudice di merito accertare se colui che ha ritirato il plico presso l’ufficio postale era delegato dal destinatario ed ha indicato, al momento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, la sua specifica qualità.

9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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