Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26286 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 28/09/2021), n.26286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2537-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimata –

avverso il decreto n. 2745/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 09/11/2018, ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da A.S., cittadino del Ghana, in sede di ricorso avverso il provvedimento di diniego di tali forme di protezione emesso dalla competente Commissione Territoriale il 15/02/2018.

2. A sostegno della domanda, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine a causa dei contrasti avuti con i suoi genitori, i quali ostacolavano il suo matrimonio con la donna amata, sostenendo, invece, le nozze con un’altra donna.

3. Il Tribunale, fissata l’udienza di comparizione delle parti e respinta l’istanza di audizione del richiedente in quanto non ritenuta necessaria alla luce della conformità della narrazione contenuta nel ricorso con le dichiarazioni risultanti dal verbale di audizione, ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato rilevando che i fatti narrati, anche ove veritieri, non attengono ad atti persecutori di alcuna natura.

3.1. In merito alla protezione sussidiaria, è stato affermato che il richiedente non rientra in nessuno dei casi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, poiché, fermo restando la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, non è stata allegato alcun elemento da cui desumere un rischio di subire un danno grave nel senso di cui al D.Lgs. n. citato art. 14, lett. a) e b).

3.2. Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari atteso che i fatti narrati non consentono di ritenere accertato che il richiedente versi in una situazione di vulnerabilità giustificante il ricorso alla misura invocata e, invero, neanche che abbia esigenza di rimanere in Italia a tutela di uno stabile inserimento sociale-lavorativo costruito negli anni.

4. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, in relazione all’art. 24 Cost., posto che il giudice di appello non ha accolto l’istanza di audizione del ricorrente nonostante questa, in mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi la Commissione Territoriale, fosse necessaria per superare le criticità relative all’audizione evidenziate nell’atto introduttivo. In tal modo è stato leso il diritto di difesa del ricorrente che non ha potuto avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dall’ordinamento a sostegno delle proprie ragioni.

5.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità poiché il ricorrente si è limitato a prospettare una generica lesione del diritto di difesa senza indicare in modo puntuale gli elementi della vicenda narrata in ordine ai quali riteneva necessario fornire chiarimenti così da superare le conclusioni del giudice del merito (Cass., Sez. 1, n. 25313/2020).

5.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione Territoriale, il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass., n. 25439/2020; Cass., n. 21584/2020).

5.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente fissato l’udienza di comparizione delle parti ed ha preso in esame l’istanza di audizione formulata dal ricorrente ritenendo, con valutazione insindacabile nel merito, di non dovervi procedere stante la conformità della narrazione dei fatti contenuta nel ricorso alle dichiarazioni rese dinanzi la Commissione Territoriale risultanti dal verbale.

6. Nel secondo motivo si censura la violazione dell’art. 50-bis c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 738 c.p.c., per mancata composizione collegiale dell’udienza istruttoria che, al contrario, si è tenuta in forma monocratica con ruolo preminente del Giudice relatore, il quale ha di fatto preconfezionato la decisione finale rispetto alla quale il Collegio ha assunto un ruolo di mera presa d’atto e ratifica.

6.1. La censura è inammissibile in quanto il ricorrente lamenta una generica lesione del diritto di difesa che non può ravvisarsi nel caso in cui ad un singolo giudice sia demandato il compito di svolgere attività istruttoria.

6.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, nel procedimento camerale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, connotato dalle medesime esigenze di celerità e sommarietà delle indagini proprie del procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, trova applicazione il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incombenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale (Cass., n. 18787/2020).

7. Con il terzo motivo di lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, per non avere il Tribunale approfondito i fatti narrati mediante esercizio dei propri poteri istruttori, nonostante il ricorrente abbia depositato documentazione relativa alla situazione di violenza indiscriminata presente nel Paese di origine.

7.1. Il motivo è inammissibile considerato che il ricorrente ha censurato in modo del tutto generico la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, venendo meno all’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condure ad un diverso esito del giudizio, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass., n. 22769/2020).

7.2. Invero, in mancanza di tale allegazione, si preclude a questa Corte la possibilità di verificare l’inadeguatezza delle fonti poste dal Giudice del merito a fondamento della decisione e, conseguentemente, di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura (Cass., n. 7105/20210).

8. In conclusione il ricorro deve essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali della parte resistente non sono da liquidare per la mancanza di pertinenza del contenuto del controricorso rispetto agli atti di causa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA