Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26286 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12153 – 2019 proposto da:

TECNODUE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONIO ANDREOLI, PAOLO PIVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2850/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza n. 2850/07/2018 la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dalla società Tecnodue s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento.

Osservava il giudice di appello, ricostruito il quadro normativo di riferimento, per gli aspetti che qui rilevano, che le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria mediante la cartella di pagamento contestata rappresentava la frazione di 2/3 delle sanzioni dovute dal contribuente e trovava titolo nella sentenza della CTP di Bari n. 2069/09/2014 che aveva rigettato l’opposizione della Tecnodue s.r.l..

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per genericità della censura.

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, così come modificato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29, anche con riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19.

Si lamenta in particolare che in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, e del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 19, le sanzioni non possono essere pretese ed iscritte a ruolo successivamente al deposito della sentenza resa dalla CTP e sulla base della stessa, ma, a termini del citato art. 68, solo all’esito del giudizio di appello.

Sostiene pertanto che la cartella notificata dall’Agenzia delle Entrate sarebbe illegittima nella parte in cui richiede le sanzioni in esito alla pronuncia della CTP di Bari.

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente che denuncia la violazione del principio di autosufficienza e per genericità della censura.

La censura dedotta prospetta in modo corretto la violazione di legge contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorso risponde ai requisiti contenuto forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., riportando tutti gli elementi per consentire alla Corte di cogliere appieno l’oggetto della doglianza.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito in pendenza del processo, presupponendo l’intervento di una sentenza non ancora definitiva (Cass. n. 17904 del 2013).

Questa Corte ha affermato il principio, secondo cui: “La riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva ed è possibile anche se non consentita dalle singole leggi di imposta, in quanto la norma, per la collocazione all’interno del capo VI), ed il tenore della rubrica, disciplina in modo esaustivo l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della pronuncia.”(Cass. n. 7831 del 2010; Cass. 2019 nr 7962).

Con riferimento alla sanzione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, nel riordinare tutte le norme in materia di sanzioni per violazioni di norme tributarie, all’art. 19, comma 1, dispone che: “In caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario.”. La generica menzione delle commissioni tributarie, in relazione sia al precedente che all’attuale ordinamento, e l’abrogazione, col D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2, che regolava la riscossione frazionata secondo il precedente sistema normativo, fanno sì che il citato art. 68, sia divenuto la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 12/11/2010, n. 22997; 10/06/2011, n. 12791).

Pertanto, con riferimento alla riscossione frazionata di sanzioni, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 2, nella formulazione vigente dal 1 aprile 1998, a seguito dell’intervento abrogativo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29, riguardante proprio le sanzioni pecuniarie, l’applicazione delle medesime, in caso di esecuzione frazionata, può avvenire anche antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza che ad esse si riferisca e tale regula iuris, applicabile alla fattispecie concreta in esame, consente la riscossione (frazionata) anche delle sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza che statuisca su di esse (Cass. 4/12/2013, n. 27201; Cass. 2633911/10/2017, n. 23784; in ultimo, leggasi conforme Cass. Civile Ord. Sez. 5 N. 32794 Anno 2018; Cass. 2019 n. 33581);

La ricorrente peraltro riporta il contenuto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3, nella versione originaria, ovvero antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 472 del 1997, che all’art. 29, comma 2, lett. d), recita “1. Sono abrogati: (…) d) nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68:1) nella rubrica, le parole “e delle sanzioni pecuniarie”; 2) nel comma 3, le parole “e le sanzioni pecuniarie”.

La CTR ha, pertanto, fatto corretta applicazione delle citate disposizioni e principi giurisprudenziali sottraendosi alle censure che le vengono mosse. Conseguentemente il motivo di ricorso va rigettato.

Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna la società Tecnodue s.r.l. al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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