Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26286 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.7379/2018, sollevato
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con ordinanza in
data 05/02/2018 nel procedimento vertente tra:
M.O., da una parte, e AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE S.P.A., dall’altra, ed iscritto al n. 4670/2017 di
quell’Ufficio.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto
alla Corte adita il rigetto del ricorso per regolamento.
Fatto
RILEVATO
che con detta ordinanza la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha rimesso a questa Corte la questione processuale se la lite, in quanto avente ad oggetto contributi previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19-2, rientri nella competenza giurisdizionale del giudice tributario speciale ovvero di quello ordinario e ciò a seguito di una pronuncia di difetto di giurisdizione di quest’ultimo (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) al quale la causa era stata rimessa dalla stessa CTP che, originariamente adita, aveva a sua volta dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
ritenuto che, così configurata, la fattispecie processuale non possa essere qualificata, come erroneamente opinato dal giudice remittente, come conflitto officioso di competenza, bensì di giurisdizione sollevato d’ufficio ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3;
atteso che in virtù di tale disposizione legislativa processuale il conflitto de quo va deciso dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, non essendovi stata pronuncia endoprocessuale da parte di quel Supremo Collegio.
P.Q.M.
La Corte dispone che il procedimento sia trasmesso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018