Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26286 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.7379/2018, sollevato

dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con ordinanza in

data 05/02/2018 nel procedimento vertente tra:

M.O., da una parte, e AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONE S.P.A., dall’altra, ed iscritto al n. 4670/2017 di

quell’Ufficio.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto

alla Corte adita il rigetto del ricorso per regolamento.

Fatto

RILEVATO

che con detta ordinanza la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha rimesso a questa Corte la questione processuale se la lite, in quanto avente ad oggetto contributi previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19-2, rientri nella competenza giurisdizionale del giudice tributario speciale ovvero di quello ordinario e ciò a seguito di una pronuncia di difetto di giurisdizione di quest’ultimo (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) al quale la causa era stata rimessa dalla stessa CTP che, originariamente adita, aveva a sua volta dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

ritenuto che, così configurata, la fattispecie processuale non possa essere qualificata, come erroneamente opinato dal giudice remittente, come conflitto officioso di competenza, bensì di giurisdizione sollevato d’ufficio ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3;

atteso che in virtù di tale disposizione legislativa processuale il conflitto de quo va deciso dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, non essendovi stata pronuncia endoprocessuale da parte di quel Supremo Collegio.

P.Q.M.

La Corte dispone che il procedimento sia trasmesso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA