Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26285 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26285 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 24608-2008 proposto da:
PUGLIESE VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIMONATI ARMANDO, giusta de_Lega in atti;
– ricorrente 2013
2570

contro

o
COMUNE DI MILANO, in persona del egale rappresentantel
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso lo studio dell’avvocato
PIROCCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 25/11/2013

unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, SAVASTA
ELENA, giusta delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

SCORDAMAGLIA LIDIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 823/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/06/2008 R.G.N. 1479/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PIROCCHI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

4

Svolgimento del processo
Vincenzo Pugliese esponeva al Tribunale di Milano di essere
dipendente del Comune di quella città, inquadrato nella categoria
D, posizione economica 5, in qualità di Funzionario dei Servizi
formativi con il profilo professionale di insegnante di Discipline di
Studio giuridico-economiche presso la scuola regionale, cui
vennero in seguito attribuiti insegnamenti delle discipline

6, afferente al servizio IPIA- Istituto Professionale Industria e
Artigianato. Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato illegittimo
tale dedotto demansionamento, accompagnato da atti vessatori
da parte dei presidi che si erano succeduti e che fosse annullato
il suo trasferimento in una nuova scuola per corsi di recupero
degli elettricisti, con la sua reintegrazione nella scuola regionale;
il riconoscimento dell’insegnamento nel corso ASA (ausiliari socio
assistenziali) e altri incarichi attribuiti ad altri docenti;
l’insegnamento affidato ad altri professori esterni alla P.A., con la
condanna del Comune al risarcimento dei danni nella misura di
un terzo della retribuzione.
Il primo giudice -rilevato che il ricorrente insegnava già dal
settembre 2005 le materie di sua competenza presso le scuole di
via Ribattino e che il trasferimento presso questa scuola era il
risultato di un processo avviato dal Comune in anni precedenti
per la ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse interne;
che non erano stati individuati specifici episodi che potessero
considerarsi atti discriminatori o vessatori- respingeva le
domande compensando le spese.
Proponeva appello il Pugliese. Instauratosi il contraddittorio, la
Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30 giugno
2008, rigettava il gravame e compensava le spese.
Riteneva il giudice d’appello che i fatti denunciati non
costituivano episodi

di

demansionamento in quanto

l’assegnazione delle cattedre nelle Scuole Serali del Comune
3

giuridiche di competenza presso la scuola civica di via Rubattino

doveva awenire mediante concorsi, onde la contestazione delle
graduatorie, così come l’irrituale assegnazione di incarichi a
persone estranee, avrebbe potuto formare oggetto di specifiche
impugnazioni in sede amministrativa. Analoghe considerazioni
valevano per la domanda di assegnazione di incarichi già
attribuiti ad altri docenti. Riguardo alla vicenda del trasferimento
alla sede di via Ibkbattino (che secondo la Corte di merito

eccellenza nel sistema scolastico comunale), awenuto il 26
agosto 2005, riteneva la Corte di merito che essa avrebbe
dovuto formare oggetto di previa concertazione, secondo quanto
prevede l’art.6 del CCNL in caso di mobilità, ritenendo tuttavia la
questione irrilevante in quanto destinata ad esaurirsi con la
cessazione del servizio del prof. Pugliese alla fine di quell’anno
scolastico.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Pugliese,
affidato a quattro motivi.
Resiste il Comune di Milano con controricorso.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che Lidia Scordamaglia, pur
indicata come controparte nel presente ricorso, non solo non
risulta aver ricevuto alcuna notifica dello stesso, ma non risulta
neppure, dall’intestazione e contenuto della sentenza impugnata,
quale parte del giudizio, risultando così estranea anche al
presente giudizio di legittimità.
Per il resto si osserva che il ricorrente, senza articolare specifici
capitoli di doglianza, e limitandosi a riportare la sua ricostruzione
dei fatti da pag. 1 a pag. 25 del ricorso, per poi formulare quattro
‘quesiti’ contenenti irrituali considerazioni in fatto ed in diritto, in
sostanza denuncia: 1) la violazione dell’art. 2103 c.c. per
mutamento in peius della sua professionalità; 2) insufficiente e
contraddittoria motivazione; 3) la violazione dell’art. 2087 c.c. per
atti vessatori e 4) dell’art. 6 del c.c.n.l. del 2004.

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ancorché decentrata aveva ormai assunto una posizione di

Nei quesiti il ricorrente chiede infatti alla Corte:
1.-Se il graduale trasferimento dalla scuola regionale al settore
delle scuole paritarie abbia violato l’art.2103 c.c. Lamenta che il
bene tutelato dalla norma è la professionalità, lesa dal detto
trasferimento.
La doglianza è infondata in primo luogo in quanto nel pubblico
impiego non si applica l’art. 2103 c.c. essendo la materia

nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009,
art. 62, comma 1- che assegna rilievo solo al criterio
dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista
in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi
riguardo alla citata norma codicistica, e senza che il giudice possa
sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass.
n. 17396\11; Cass. n. 18283\10).
In secondo luogo in quanto il ricorrente non spiega
adeguatamente per quale ragione la lesione sarebbe avvenuta,
ed in particolare perché gli insegnamenti successivamente
assegnatigli dovessero ritenersi professionalmente deteriori.
2.- Se la sentenza presenti una motivazione insufficiente e
contraddittoria circa la lamentata mancanza di valutazione
professionale comparativa tra il ricorrente ed altri docenti quanto
all’assegnazione degli insegnamenti.
Anche tale doglianza è infondata, risultando corretta e non
oggetto di specifica doglianza la motivazione della sentenza
impugnata secondo cui l’assegnazione delle cattedre nelle Scuole
Serali del Comune doveva awenire mediante concorsi, sicché la
contestazione delle graduatorie, così come l’irrituale
assegnazione di incarichi a persone estranee, avrebbe potuto
formare oggetto di specifiche impugnazioni in sede
amministrativa, che non vennero proposte.

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disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 –

3.- Dica la Corte se il comportamento datoriale, caratterizzato da
graduali interventi persecutori fino ad estraniare il ricorrente dalla
scuola regionale non abbia violato l’art. 2087 c.c.
La doglianza è infondata. Anche a voler prescindere
dall’inammissibilità del quesito, che chiede a questa S.C. di
valutare se nella specie vi sia stata o meno la violazione di una
norma di legge (ex plurimis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769), i

fatto, compiuti sia dal primo giudice che dalla Corte di merito,
che ne hanno motivatamente escluso la sussistenza
(evidenziando che il ricorrente insegnava già dal settembre 2005
le materie di sua competenza presso le scuole di via Rkbattino e
che il trasferimento presso questa scuola era il risultato di un
processo avviato dal Comune in anni precedenti per la
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse interne, non
oggetto di specifiche censure, mentre non erano stati individuati
specifici episodi che potessero considerarsi atti discriminatori o
vessatori, tali non potendosi considerare il rifiuto da parte del
Comune di respingere le richieste di partecipazione a giornate di
studio o convegni e di conteggiare le ore relative in quelle
contrattualmente previste, ovvero analoghi comportamenti
denunciati), risultando così insindacabili in questa sede.
4.- Dica la Corte se il comportamento del Comune abbia violato
l’art. 6 del c.c.n.l. 2004 a causa della mancata concertazione
sindacale per l’individuazione dei criteri generali per la mobilità
interna.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza
impugnata, basata sull’irrilevanza della questione per
l’approssimarsi della quiescenza del prof. Pugliese, deve essere
corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.
Osserva infatti questa Corte che quel che rileva è che la norma
contrattuale, di cui peraltro il ricorrente non chiarisce
adeguatamente il contenuto, in contrasto col principio

6

pretesi comportamenti persecutori costituiscono accertamenti di

dell’autosufficienza, faccia riferimento ai criteri generali di
mobilità e non ai singoli trasferimenti. In ogni caso non è
denunciata la violazione di specifici criteri adottati in sede
sindacale. La doglianza è dunque per questa ragione infondata,
dovendo la Corte limitarsi a correggere sul punto la motivazione
della sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto rigettato.

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.50,00 per esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre
2013

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da

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