Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26285 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22216-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO MORI 25, presso lo

studio dell’avvocato ALESSIA MASTROLUCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CHIDICHIMO con studio in FIRENZE V.LE F.LLI

ROSSELLI 47 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIDICHIMO che ha chiesto il

rigetto e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale notificata alla Immobilauto srl società derivante dalla scissione parziale della società Autovaldarno srl per carichi fiscali definitivi imputabili alla società scissa ex art. 173 TUIR.

La Immobilauto srl impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo la quale respinse il ricorso con sentenza successivamente appellata dalla contribuente davanti alla CTR della Toscana per difetto di motivazione e per infondatezza nel merito della pretesa tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana adita accolse il ricorso. Avverso la decisione di appello della CTR della Toscana propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 173 TUIR e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento notificata non fosse adeguatamente motivata in quanto mancanti gli elementi relativi all’avviso di accertamento diretto alla società – madre che la società – figlia, in qualità di coobbligata solidale, non aveva ricevuto.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto che la contribuente non fosse in grado di conoscere i motivi della pretesa erariale mentre, al contrario, le due società erano amministrate dallo stesso soggetto P.M..

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi. In ordine al primo motivo occorre considerare che l’art. 173 TUIR prevede la responsabilità della società scissa in funzione antielusiva senza alcun onere di avvisi od altri adempimenti da parte dell’Amministrazione. Questa Corte (sez. 5 n. 9594 del 2016, nn. 13059 e 13061 del 2015), nel far applicazione della predetta disciplina di legge, ha già affermato, con valutazione condivisa dal collegio, che anche in tema di scissione parziale (e non solo totale, come deduce la contribuente in controricorso), per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti.

In tale quadro, come affermato nel citato precedente del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla società scissa prima della scissione, non è necessario reiterare la notifica degli stessi alla società beneficiaria ai fini dell’avanzamento del procedimento di accertamento e di riscossione.

Trattasi ora, in tale quadro, di chiarire se, una volta intervenuta notifica di avviso di accertamento a carico della società scissa, ai fini della notifica di successiva cartella di pagamento a carico della beneficiaria dopo l’efficacia della scissione sussistano – come ipotizza la commissione regionale – requisiti motivazionali della cartella ulteriori rispetto a quelli dettati dal cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – che sarebbero previsti a carico della scissa ove l’operazione societaria non avesse avuto luogo. Va affermato, al riguardo, che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, norma inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto tale settore impositivo è il più rilevante ai fini delle operazioni di scissione, ma nei commi indicati da qualificarsi di diritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi – esclude il sussistere di tali requisiti motivazionali ulteriori.

Invero, fermo il cennato principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in base a detto art. 173, comma 13, non è necessario reiterare la notifica dell’avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai fini dell’avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi che secondo lo stesso art. 173, comma 13, per le debenze tributarie anteriori alla scissione parziale, “gli accertamenti e ogni altro procedimento . sono svolti nei confronti della società scissa” (salva, nella scissione totale, la prosecuzione presso la designata in sede di operazione societaria o, in mancanza, individuata secondo un criterio obiettivo legale), mentre le società beneficiarie, obbligate in ogni tipologia di scissione solidalmente “ipso iure” e assoggettate anche ai provvedimenti cautelari consequenziali, hanno meramente “facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti”, ciò che – responsabilizzando gli organi della società beneficiaria che dalla scissa traggono la loro ragion d’essere – implica che nessuno specifico ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico dell’ente impositore o del concessionario per la riscossione, una volta che i passaggi procedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa. In altri termini, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici all’esito della scissione resta indifferente ai fini tributari, salvo che – ferma restando la responsabilità della scissa o della società beneficiaria designata – per la responsabilità delle partecipanti quali condebitrici solidali a prescindere dai limiti di cui all’art. 2506 – quater e per la prosecuzione nei confronti di queste dell’accertamento e della riscossione, anche previ atti cautelari.

In tale quadro, ben si colloca l’espressione del testo di legge secondo cui i procedimenti di accertamento (e riscossione) sono svolti nei confronti della scissa, salva la facoltà di informarsi e partecipare degli organi della beneficiaria, “senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”. Tale espressione, con riferimento al caso di specie, va interpretata nel senso che – ben avendo potuto ex art. 173, comma 13 cit. gli organi della società scissa prendere cognizione (nonchè intervenire anche coltivando impugnative in sede giudiziale) dell’avviso di accertamento notificato alla scissa, e da questa fatto oggetto di ricorso – nessun altro adempimento, anche di integrazione motivazionale, può ricadere a carico dell’amministrazione (e quindi del concessionario per la riscossione) in dipendenza di una operazione societaria quale la scissione, che deve quindi restare indifferente ai fini predetti. In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente di tenere in alcun conto, come invece operato dalla commissione tributaria regionale, della diversa personalità giuridica della società beneficiaria e dell’esigenza che ne deriverebbe per cui gli organi di questa dovrebbero essere informati, con la cartella, del precedente avviso di accertamento soggettivamente loro ignoto; come già in altri termini esplicato, a fronte di una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vita societaria tra scissa e partecipanti, alla eventuale soggettiva carenza informativa la legge sopperisce, con scelta non irrazionale e conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione, non già con un accresciuto onere informativo e motivazionale a carico dell’apparato erariale bensì attraverso una facoltà di partecipazione della società beneficiaria ai procedimenti concernenti la scissa, che potrebbero coinvolgere la responsabilità solidale della beneficiaria; procedimenti dei quali gli organi della beneficiaria peraltro – come pure detto – sono ordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza.

Può essere opportuno precisare, rispetto alle connotazioni concrete della fattispecie in cui l’avviso di accertamento è stato notificato alla scissa dopo che la scissione aveva già avuto effetto, che quel che conta ai fini dell’operare della disposizione dell’art. 173 sopra citata è il riferimento temporale all’epoca antecedente della scissione non già dell’emanazione degli atti tributari, ma della debenza cui essi si rapportano (come si evince dalla lettura congiunta dei comma 12 e 13 sopra evidenziati: “gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata… I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa…” – sottolineature aggiunte); onde rettamente, nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato notificato alla società scissa anche dopo l’operatività della scissione, salvo a notificarsi – senza ulteriori oneri motivazionali a carico dell’apparato impositivo – la cartella successiva alla beneficiaria in quanto necessitato ai fini della riscossione in base alla solidarietà legale.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale e la complessità delle questioni trattate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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