Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26285 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17987/2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
P.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA SCAFATI, ANTONELLA
COLANTUONO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata
il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 19 gennaio 2017, il Tribunale di Isernia in sede di giudizio di opposizione all’ATP dichiarava P.Q. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell’81% a decorrere dal 3 ottobre 2012 (data della visita di revisione) e condannava l’INPS a corrispondere al predetto l’assegno di invalidità civile da detta data oltre accessori come per legge nonchè al pagamento delle spese di lite e di CTU;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il P.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, conv. con modifiche in L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso stante la mancata indicazione del valore della controversia; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità dell’impugnata sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per essere il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione avendo condannato l’INPS al pagamento dell’assegno d’invalidità invece di limitarsi all’accertamento dello stato sanitario del ricorrente; con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, art. 115 c.p.c., nonchè della L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1,comma 35 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il Tribunale non si era limitato ad accertare le condizioni sanitarie del P. – scopo unico questo cui il procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., ivi compresa la fase successiva alla contestazione della consulenza – ma aveva riconosciuto il diritto del predetto all’assegno di invalidità senza verificare la sussistenza dei requisiti socio – economici stabiliti dalla legge, verifica necessaria anche nell’ipotesi di revoca della prestazione assistenziale;
che, non ricorrono i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio stante l’assenza di precedenti sulla questione di cui al secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, trasmette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quarta Semplice.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018