Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26284 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 28/09/2021), n.26284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30006-2018 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FELICE 77

SC. A INT 17, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO FAGGELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

e contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA 6,

presso lo studio BASTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITA

MARIA PIA BALDASSARRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 19/04/2018, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, nella parte in cui ha ripartito la pensione di reversibilità di G.F., attribuendo all’ex coniuge, M.V., una quota pari al 70% ed al coniuge superstite, I.G., una quota pari al 30%.

1.1. A sostegno della decisione è stato evidenziato che il Tribunale ha correttamente effettuato la ripartizione della pensione di reversibilità dal momento che ha tenuto conto, non solo del criterio matematico relativo alla durata legale del matrimonio, bensì anche dei correttivi di carattere equitativo quali la condizione economica delle parti e la natura solidale ed assistenziale dell’assegno divorzile, del quale la quota di pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato rappresenta la proiezione, oltre la morte, del contegno assistenziale tenuto in vita dal de cuius, da contemperare con il diritto del coniuge superstite a preservarsi dall’eventuale stato di bisogno che dovesse derivargli dalla morte del coniuge.

1.2. Con riferimento specifico alla convivenza prematrimoniale, questa non è stata provata nel corso del giudizio dal momento che non è stato prodotto il certificato di stato di famiglia.

2. Avverso la presente sentenza I.G. ha proposto ricorso per cassazione. M.V. e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) hanno depositato controricorso.

3. Lette le memorie depositate dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, così come interpretato dalla Corte Cost. con sentenza n. 419/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di motivi attinenti ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità. Lamenta la ricorrente che tanto il giudice di primo grado, quanto quello di secondo grado, hanno disatteso i principi affermati dalla suddetta sentenza della Corte Costituzionale posto che hanno determinato la ripartizione della pensione di reversibilità sulla base di un calcolo meramente matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, omettendo di valutare sia l’effettivo periodo di convivenza prematrimoniale tra il Sig. G. e la ricorrente, sia l’assistenza morale a materiale prestata da quest’ultima nel periodo di malattia ed il comportamento, premuroso e dispendioso, dalla stessa tenuto dopo la morte del coniuge.

4.1. La censura è manifestamente infondata posto che si limita a chiedere un riesame nel merito della ripartizione della pensione di reversibilità che la Corte di Appello, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, ha correttamente effettuato tenendo conto non solo della durata legale dei matrimoni contratti dal Sig. G., bensì, anche delle condizioni economiche dei coniugi e della natura assistenziale e solidale dell’assegno di divorzio, così operando un bilanciamento complessivo tra il diritto, spettante all’ex coniuge, di continuare a beneficiare del sostegno economico avuto dal de cuius ed il diritto del coniuge superstite a preservarsi dall’eventuale stato di bisogno conseguente alla morte del coniuge.

4.2. Dunque, rileva il Collegio che sono stati correttamente applicati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass., n. 8263/2020; Cass., n. 16093/2012).

5. Con riferimento specifico al profilo della convivenza prematrimoniale intercorsa tra il Sig. G. e la ricorrente, di cui quest’ultima lamenta l’omesso esame, deve evidenziarsi che tanto il Tribunale, quanto il giudice di appello, hanno ritenuto non provata tale circostanza in quanto non è stato prodotto in giudizio il certificato di stato di famiglia.

5.1. Per contro, la censura sul punto si presenta del tutto priva di specificità dal momento che non indica elementi concreti in grado di superare il difetto allegativo rilevato nelle fasi di merito, limitandosi la ricorrente ad affermare genericamente la sussistenza di una convivenza di undici anni (tre matrimoniali ed otto prematrimoniali) che, anche ove debitamente considerata, non si sarebbe rilevata dirimente ai fini di una diversa ripartizione della pensione di reversibilità, essendo di gran lunga inferiore al periodo di convivenza intercorso tra il de cuius ed il primo coniuge (durata che la stessa ricorrente individua in ventiquattro anni).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte dichiara compensate le spese con l’INPS e condanna la parte ricorrente a rifondere nei confronti di M.V. le spese di lite come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese con l’INPS e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.000,00 oltre 100,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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