Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26284 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18270-2011 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE

PAVESE 101, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELTRANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ufficio di Albano Laziale notificò a C.D. in data 13/4/2007 una cartella di pagamento per riscuotere l’imposta INVIM dovuta a seguito del passaggio in giudicato avvenuto in data 13/4/1998 per mancata impugnazione di una sentenza della CTR del Lazio in data 25/2/1997. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma,eccependo la decadenza dell’Ufficio per decorrenza del termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che accoglieva il ricorso propose impugnazione l’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale riformò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione C.D. con un motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR ha applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, mentre al contrario dal 1 luglio 1999 è applicabile esclusivamente la normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, il quale impone la formazione del ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l’accertamento. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Risulta infatti che l’Ufficio notificò in data 3/11/1998 l’avviso di liquidazione inerente la richiesta di pagamento dell’Invim e pertanto entro il termine di decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. B.

A tal riguardo questa Corte ha statuito Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014 che:11 diritto alla riscossione di un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, concernente la messa in esecuzione dell’atto emanato nell’esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione non è più l’atto originario, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto. (Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una cartella esattoriale notificata, per INVIM straordinaria, nel gennaio 2005, sul valore accertato di un immobile, compravenduto nel 1992, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato nel 2002, ne aveva ritenuto l’illegittimità ritenendo applicabile il termine decadenziale)”.

Sullo stesso tenore (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 20153 del 24/09/2014) “In tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora 25) si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento”.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso, condanna C.D. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.000,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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