Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26284 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12035-2019 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio

dell’avvocato LEONE LUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati

FERRARI FABIO MARIA, AMORETTI MARIA ANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9651/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

L’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’economia e delle finanze presentavano ricorso avanti alla CTP di Napoli avverso l’avviso di accertamento relativo all’Imu del 2012, 2013 e 2014.

La CTP rigettava il ricorso con riferimento alla sanzione per omessa dichiarazione e alla invocata esenzione ritenuta operante solo nel caso gli immobili siano di proprietà dell’Iacp.

Detta pronuncia veniva impugnata dai predetti Enti e decisa con sentenza n. 9651/25/2018 dalla CTR di Napoli che lo accoglieva in relazione al quantum del tributo confermando per il resto la sentenza gravata.

Avverso tale sentenza l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 2011 n. 201l, art. 13, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Criticano in particolare la decisione nella parte in cui ha affermato la debenza del tributo sugli immobili di edilizia popolare di proprietà demaniale gestiti dagli Iacp in quanto considerata in contrasto con la disciplina normativa menzionata in rubricata.

Affermano infatti che i beni in questione sono costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti ex lege dagli IACP che ne hanno la disponibilità diretta ed esclusiva.

Con un secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, e del D.L. n. 102 del 2013, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 124 del 2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che anche a voler ritenere l’Agenzia del demanio soggetto passivo dell’Imu la sentenza dovrebbe ritenersi viziata là dove ha escluso l’applicazione della norma agevolativa.

Il primo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali, valevoli per tutti i motivi) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Ciò posto nel caso in esame la CTR ha messo in luce la carenza probatoria circa il tipo di utilizzo e del collegamento negoziale che tramite la mediazione dello Iacp, permetterebbe di estendere le agevolazioni previste dalla legge di settore.

Una tale valutazione si configura quale apprezzamento di fatto, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in termini (non più di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, bensì) di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nè l’una, nè l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie, giacchè la CTR ha dato conto

nel provvedimento impugnato sia pure con

una motivazione stringata, ma pur sempre inequivoca – della mancanza di elementi in grado di individuare il tipo di utilizzo del bene presupposto imprescindibile ai fini dell’individuazione del soggetto passivo del tributo ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, correlato al possesso a qualsiasi titolo di beni immobili nel territorio nazionale o l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata.

Il secondo motivo è infondato.

E’ costante l’orientamento di legittimità per il quale, in tema di ICI, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone (Cass., Sez. 5, n. 14094 dell’11 giugno 2010, che ha escluso che potessero fruire dell’esenzione alcuni immobili, posseduti da un comune fuori del suo territorio, destinati ad edilizia residenziale pubblica).

Allo stesso modo, questa Corte si è espressa, in ordine all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso che la predetta esenzione per essere riconosciuta “esige la duplice condizione… dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” (Cass., SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n. 13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010). Si è ulteriormente precisato che “l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”, senza che possa aver rilievo una utilizzazione indiretta, come la locazione a terzi, anche nel caso in cui detta locazione, regolata da criteri di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, n. 8870 del 4 maggio 2016; Cass., Sez. 5, n. 12495 del 4 giugno 2014; Cass., Sez. 5, n. 10827 del 23 maggio 2005).

Pertanto, l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Sulla base di queste premesse, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità ha escluso che l’esenzione in esame spetti nel caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, in particolare con riferimento all’ipotesi dell’attività di locazione degli immobili a terzi da parte dello IACP.

Condivisibile in questo quadro la conclusione raggiunta dalla CTR che ha correttamente escluso l’estensione delle agevolazioni fiscali all’Agenzia del Demanio sulla base di una duplice considerazione: la prima, come si detto, legata alla carenza di elementi in grado di dimostrare il tipo di utilizzo o il collegamento negoziale esistente fra le parti che consentirebbe di fruire per il tramite dello IACP del beneficio fiscale, ed il secondo connesso alla natura eccezionale delle norme in questione che Icome tali/non consentono l’applicazione analogica.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 oltre al rimborso forfetario del 15% del compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA