Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26284 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15434/2017 R.G. proposto da:
B.R., in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge
domiciliata ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato RENZO MOLINELLI;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ESCHILO 37,
presso lo STUDIO LEGALE BIAGINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA SILVIA GENEROTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 352/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata
il 01/03/2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata
del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
la sola B.R. chiede, affidandosi ad un ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 04/06/2017, per la cassazione della sentenza n. 352 del dì 01/03/2017 del Tribunale di Ancona, di rigetto dell’appello proposto da lei e da B.L. avverso la condanna, resa dal Giudice di pace di Fabriano, a risarcire i danni da molestie telefoniche arrecati a P.S. e relative a solleciti per il rispetto di una transazione tra loro intercorsa per il saldo del prezzo di una compravendita di immobile da ristrutturare parzialmente;
il ricorso si articola su di un motivo (di “art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1334 c.c.”) e ad esso resiste con controricorso il solo intimato P.;
è formulata proposta di definizione – per improcedibilità ai sensi di Cass. ord. 30918/17 – in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
è depositata memoria dalla ricorrente;
la questione dell’improcedibilità del ricorso notificato a mezzo p.e.c., depositato privo di attestazione di conformità, anche in caso di non contestazione da parte del controricorrente è all’esame delle Sezioni Unite: risulta opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questione, idonea a dirimere il ricorso, da parte di queste.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018