Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26284 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15434/2017 R.G. proposto da:

B.R., in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge

domiciliata ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENZO MOLINELLI;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ESCHILO 37,

presso lo STUDIO LEGALE BIAGINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA SILVIA GENEROTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 01/03/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la sola B.R. chiede, affidandosi ad un ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 04/06/2017, per la cassazione della sentenza n. 352 del dì 01/03/2017 del Tribunale di Ancona, di rigetto dell’appello proposto da lei e da B.L. avverso la condanna, resa dal Giudice di pace di Fabriano, a risarcire i danni da molestie telefoniche arrecati a P.S. e relative a solleciti per il rispetto di una transazione tra loro intercorsa per il saldo del prezzo di una compravendita di immobile da ristrutturare parzialmente;

il ricorso si articola su di un motivo (di “art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1334 c.c.”) e ad esso resiste con controricorso il solo intimato P.;

è formulata proposta di definizione – per improcedibilità ai sensi di Cass. ord. 30918/17 – in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

è depositata memoria dalla ricorrente;

la questione dell’improcedibilità del ricorso notificato a mezzo p.e.c., depositato privo di attestazione di conformità, anche in caso di non contestazione da parte del controricorrente è all’esame delle Sezioni Unite: risulta opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questione, idonea a dirimere il ricorso, da parte di queste.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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