Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26283 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16322/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto
l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica di avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione relativo ad atto di compravendita, stipulato con esperimento di asta pubblica in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS) di proprietà dell’INPDAP, l’acquirente I.V. propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Venezia, contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio sulla base del prezzo di aggiudicazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Venezia che accolse il ricorso,l’Ufficio propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale respinse il ricorso dell’Ufficio confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi ed il contribuente non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia celle Entrate ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto, stante la sopravvenuta carenza di interesse, su conforme parere del Pubblico Ministero, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato spiegato difese.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016