Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26283 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11552-2019 proposto da:

S.E.PI. SPA SOCIETA’ ENTRATE PISA SPA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSENZA 8, presso lo

studio dell’avvocato STRATA ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARZANTI VERONICA;

– ricorrente –

contro

R.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA

52, presso lo studio dell’avvocato TAVERNESE MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato D’ANTONE CARMELO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI PISA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1729/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

La CTR della Toscana con sentenza n. 1729/03/2018 dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società S.E.Pi. s.p.a. (Società Entrate Pisa) e dal Comune di Pisa avverso la sentenza della CTP di Pisa con cui era stato accolto il ricorso proposto da Remorini Anna nei riguardi del silenzio rifiuto opposto dal Comune di Pisa e della società SE.PI s.p.a., all’istanza di rimborso della somma di Euro 34.054,32 versata dalla predetta contribuente a titolo di Ici con riferimento ad un’area che la stessa riteneva essere stata erroneamente ritenuta edificabile.

Il Giudice di appello rilevava la tardività del gravame proposto dal Comune di Pisa e la carenza di legittimazione a stare in giudizio in capo alla società S.E.Pi. s.p.a. non essendo stata prodotta in causa alcuna delega idonea a legittimare la rappresentanza della società di fronte a terzi richiesta dagli artt. 18 e 19 dello Statuto.

Avverso tale sentenza la società S.E.Pi. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria cui resiste con controricorso la contribuente, mentre il Comune rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 75 e 155 c.p.c., L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 692, e art. 48 del regolamento sull’imposta unica comunale del Comune di Pisa in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto il profilo dell’errata interpretazione delle norme relative alla rappresentanza in giudizio del funzionario responsabile del tributo e per omessa considerazione di fatti pacifici e non contestati come la qualità di funzionario responsabile del tributo.

Critica in particolare la decisione impugnata nella parte in cui ha verificato esclusivamente l’assenza di una rappresentanza volontaria omettendo di accertare l’esistenza di una forma di rappresentanza legale.

Afferma infatti che il funzionario, il quale aveva rappresentato in giudizio la società, era dotato di potere di rappresentanza derivato da fonte legale.

Sostiene in particolare che il giudice di appello non avrebbe correttamente interpretato la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 692, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, del che hanno ad oggetto la figura del responsabile del tributo e le prerogative funzionali di carattere sostanziale e processuale.

Sottolinea in questa prospettiva che la qualifica di responsabile del tributo, rivestita nel caso di specie dalla Dott.ssa Dolinich, attribuisce poteri di tipo organizzativo e gestionale ed anche di rappresentanza per le controversie relative al tributo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 75,115 e 182 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per omessa concessione di un termine per la sanatoria del vizio sulla legittimazione processuale.

La ricorrente censura la decisione nella parte in cui, a seguito dell’eccezione relativa alla prospettata carenza di legittimazione processuale sollevata solo in occasione dell’ultimo atto difensivo, non ha concesso un termine per sanare l’eventuale vizio così come previsto dall’art. 182 c.p.c. applicabile anche al processo tributario.

Per priorità logico giuridica occorre esaminare il secondo profilo di censura che è fondato e va accolto.

Le disposizioni che costituiscono il nucleo interpretativo della controversia rispetto alla questione processuale che ne ha impedito la decisione nel merito è l’art. 182 c.p.c., in quanto la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione processuale della società di riscossione malgrado la questione fosse stata introdotta dalla contribuente nell’ultimo atto difensivo redatto in sede di gravame

Al riguardo, va precisato che l’art. 182 c.p.c. – finalizzato a garantire la regolare costituzione delle parti attraverso la previsione del dovere di verifica officiosa del giudice – è stato modificato dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore dal 4.7.2009 per i giudizi instaurati successivamente a tale data: la versione precedente (ratione temporis applicabile al caso in esame, trattandosi di giudizio introdotto il 4.5.2009) disponeva che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza” con evidente contrasto con la tassativa previsione del comma 1 della stessa disposizione che prevedeva (e prevede) che il giudice istruttore doveva verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, all’occorrenza, invitarle a completare e a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosceva difettosi. Sulla specifica questione (e sull’evidente contraddizione segnalata), questa Corte è intervenuta affermando che “l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (cfr Cass., Sez. U., n. 9217 del 2010).

E’ stato, al riguardo, affermato che l’art. 182 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio tributario, va certamente letto in combinazione con l’art. 75 c.p.c., comma 2, là dove prevede che “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità”.

Proprio in ragione di un’interpretazione combinata delle due norme, il difetto di capacità processuale delle parti risulta sanabile; e non solo per intervento del giudice.

“Infatti, l’originaria previsione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo la quale il giudice può assegnare alle parti un termine per la sanatoria dell’incapacità processuale rilevata, non può essere intesa come riconoscimento di una mera facoltà, svincolata da qualsiasi parametro normativo. Una tale interpretazione risulterebbe incompatibile con la stessa connotazione della giurisdizione quale sistema di giustizia legale, le cui decisioni sono legittimate esclusivamente dalla conformità a un ordine di norme e di valori precostituito. E tanto ha ribadito anche la Corte costituzionale, quando, nell’escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha affermato che la facoltà di cui al capoverso dell’articolo denunziato, non si traduce in mero arbitrio bensì unicamente risponde all’esigenza di adeguare la ragione di equità alla varietà dei casi pratici tra l’altro impedendo l’automatica sanatoria di casi in cui ir vizio della rappresentanza non appaia dipendente da errore scusabile, onde la sua regolarizzazione – ove, in ipotesi, ammessa – oltrechè pregiudicare l’interesse della parte contrapposta, finirebbe con il derogare al principio della ritualità del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le parti” (Corte Cost. n. 179/1974). Tuttavia questo riferimento al criterio della scusabilità dell’errore è del tutto privo di fondamento normativo, posto che l’art. 182 c.p.c. prevede la sanabilità del difetto di costituzione indipendentemente dalle cause che l’abbiano determinato. La previsione che il giudice ha la “possibilità” di concedere un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio vale invece ad ammettere la sanatoria di una nullità, non ad attribuire al giudice un potere arbitrario. Essa ha dunque un duplice significato:

a) l’invalidità derivante dall’incapacità processuale della parte è sanabile, appunto perchè “può” essere sanata con “la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza” o con “il rilascio delle necessarie autorizzazioni”;

b) ma la sanatoria “deve” essere promossa dal giudice, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa. Quanto al limite delle decadenze già maturate, imposto dall’art. 182 c.p.c., comma 2, esso renderebbe la norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anzichè solo a quelle sostanziali, perchè non avrebbe ragione la concessione di un termine per il compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta.

Si deve pertanto concludere nel senso che le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti; segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l’invalidità si riferisce. Mentre l’intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”. (cfr. Cass., Sez. U., n. 9217/2010, in motivazione; Cass. n. 17062/2019).

La CTR a fronte dell’eccezione sollevata dalla parte avrebbe dovuto concedere un termine alla società S.E.Pi. s.p.a. per sanare l’eventuale vizio di rappresentanza processuale e comunque per consentire alla parte appellante di provare i poteri di rappresentanza processuale del soggetto che aveva sottoscritto l’atto di appello.

Al riguardo pare opportuno segnalare che la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 692, attribuisce all’ente locale la designazione del funzionario responsabile con poteri di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta comunale, comprensiva dell’Imu, e che questa Corte ha espressamente affermato, con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, dettato in materia di Tari, di formulazione identica al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, del dettato in materia di Ici – cui pertanto può estendersi il medesimo principio – che quella disposizione “concede specificatamente ai Comune la facoltà, in detta materia, di designare un funzionario cui attribuire la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, precisando che a questi spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi” e che “pertanto, attesa l’ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già una attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi”.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il primo, e la causa va rinviata alla CTR della Toscana che in diversa composizione provvederà alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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