Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16280/2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA
129, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GUGLIELMETTI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 21/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LO MONACO per delega dell’Avvocato
PUOTI che ha chiesto l’accoglimento e deposita n. 1 cartolina A/R;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUGLIELMETTI che ha chiesto
il rigetto o l’inammissibilità;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.G. impugnò il preavviso di fermo amministrativo eseguito dall’Agente della riscossione Equitalia Reggio spa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia lamentando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento con conseguente decadenza, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nonchè la mancata notifica dell’intimazione propedeutica all’esecuzione forzata D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 50 e 77.
La CTP accolse il ricorso del contribuente con sentenza successivamente appellata dall’Agente della riscossione Equitalia Reggio spa e dallo stesso contribuente in via incidentale e confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Emilia Nord spa con due motivi. Il contribuente L.G. resiste con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Emilia Nord spa lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado ed annullato il provvedimento di fermo nonostante essi stessi abbiano ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Emilia Nord spa lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè i giudici di appello hanno dichiarato nulla la pretesa tributaria per mancata notifica al contribuente di copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento ed atti prodromici.
Il ricorso proposto deve essere respinto in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti i giudici di secondo grado hanno rilevato, oltre all’omessa notifica degli avvisi di accertamento ed alla prescrizione del diritto di credito, “la decadenza dell’azione amministrativa D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2” secondo il quale quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo.
La ricorrente Equitalia non ha censurato tale statuizione nè risulta dimostrato l’avvenuta notifica dell’avviso di cui sopra. A tal riguardo secondo questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto poichè tale profilo appare assorbente rispetto ad ogni altra censura per cui la soccombenza di Equitalia nel merito induce al rigetto integrale del ricorso proposto con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016