Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11514-2019 proposto da:

COMUNE DI GROTTAGLIE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANNICANDRO

RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

L.P., L.A., nella qualità di eredi di

A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9,

presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FUMAROLA STEFANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2934/28/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l’appello proposto dalle L.A., L.P. e A.L. avverso la sentenza della CTP di Taranto con cui era stato respinto il ricorso delle contribuenti avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Grottaglie aventi ad oggetto l’Ici per gli anni 2004 e 2005.

Il giudice di appello rilevava l’inesistenza della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata e degli avvisi contestati; carenza che non consentiva di spiegare il procedimento e la formazione della base imponibile di ogni bene in conformità all’art. 8 base imponibile- del D.Lgs. n. 504 del 1992 nonchè il calcolo utilizzato per pervenire alla rivendicazione di ogni pretesa tributaria contenuta in ciascuno degli atti opposti.

Avverso tale sentenza il Comune di Grottaglie propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso le contribuenti.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, gli avvisi impugnati sarebbero stati motivati con il richiamo per relationem a delibere comunali ed in particolare a quelle n. 108/2005 della Giunta Comunale e n. 16 del 2004 del Consiglio Comunale, che avrebbero determinato i criteri di quantificazione dell’Ici rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, nonchè al regolamento che disciplina l’applicazione dell’Ici approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 61 del 2004. Osserva, altresì, che sempre in questi avvisi sarebbero individuati i beni da sottoporre a tassazione ed indicato il valore unitario per metro quadrato.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

A riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (vedi in tal senso tra le altre Cass., Sez. 5, n. 9536/2013; in senso più ampio da ultimo Cass., Sez. 5, n. 29093/18, Cass. 30796/2019).

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, “I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza” (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n.

29093 del 13/11/2018, Rv. 651277-01);

“il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara (sintesi) funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto” (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398-01).

Nel caso di specie il ricorso contiene un generico richiamo ad atti che ad avviso del ricorrente consentirebbero di comprendere le ragioni poste a fondamento degli atti impositivi, senza trascrivere il contenuto degli stessi al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza del motivo.

Nè a scalfire le considerazioni sopra esposte possono valere le argomentazioni sviluppate nella memoria illustrativa là dove si sottolinea che non sarebbe necessaria la riproduzione per intero dell’atto impugnato, in palese contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati.

Va peraltro sottolineato che nel suddetto scritto il Comune ricorrente riconosce che l’avviso di liquidazione era privo di motivazione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Grottaglie al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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