Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12303/2017 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

31/01/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. chiede, con ricorso articolato su cinque motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 05/05/2017, la cassazione della sentenza n. 1809 del 31/01/2017 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 09/03/2017), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento – da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 8549/14 – dell’opposizione dispiegata dalla Intesa Sanpaolo all’esecuzione ai suoi danni intentata in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 25302/02 r.g.e. del Tribunale di Roma);

resiste con controricorso l’intimata;

è formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;

considerato che:

la ricorrente si duole:

– col primo mezzo, la cui rubrica non indica in modo specifico alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., della “questione dell’applicazione della ritenuta di acconto”;

– col secondo mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riguardo all’art. 1181 c.c.artt. 324 – 112 c.p.c.”: contestando l’applicabilità della prescrizione solo quinquennale;

– col terzo mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: lamentando la mancata integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria in ordine alla questione della ritenuta d’acconto;

– col quarto mezzo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: deducendo l’erroneità del calcolo del termine in concreto intercorso tra la notifica del precetto in uno al titolo esecutivo e l’effettivo pagamento;

– col quinto mezzo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 1181 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c.”: contestando la reputata tempestività del pagamento per la violazione del termine relativo, indicato come reputato congruo dalla Suprema Corte anche se contenuto in dieci giorni;

peraltro, risultano pendere dinanzi a questa Corte numerosi altri ricorsi tra le stesse parti relativi a problematiche in parte o in tutto comuni e che, tra questi, almeno quelli iscritti ai nn. 4265/17 e 4272/17 rg figurano chiamati all’udienza delle Sezioni Unite Civili del dì 11/09/2018;

è evidentemente opportuno attendere la definizione almeno di questi, onde valutare l’incidenza della relativa pronuncia delle Sezioni Unite anche sul presente ricorso.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi nn. 4265 e 4272 del rg 2017 da parte delle Sezioni Unite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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