Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 16/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29112-2018 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO
32, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
G.F.R.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1142/2017
della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata l’11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che visto
l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera
di consiglio, rigetti il ricorso di cui sopra, con le conseguenze di
legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., C.F. ha impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13/7/2018 con la quale veniva dichiarata l’incompetenza del giudice adito per essere competente, quale foro del consumatore del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma 1, lett. a), la Corte di Appello di Catania.
L’ordinanza oggi impugnata veniva emessa nell’ambito di giudizio promosso dall’odierno ricorrente nei confronti di G.F.R. al fine di ottenere la liquidazione di compensi giudiziali maturati in qualità di difensore in giudizi civili innanzi al Tribunale di Locri ed alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il G. non ha svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso così come in epigrafe.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L’istanza di regolamento non può essere accolta in quanto infondata.
Quanto statuito col provvedimento oggi impugnato risulta corretto ed in linea con i consolidato indirizzo, in materia, della giurisprudenza di questa Corte e 5703/2014).
Tanto nel contesto della nuova invocata normativa di cui al D.Lgs. n. n. 150 del 2011, art. 14.
Infatti “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perchè esso è esclusivo sia perchè, trattandosi di due previsioni “speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente” (Cass. n. 12685/2011).
E’ stato poi, ancora, ribadito che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (Cass. n. 5703/2014).
2.- In conclusione l’istanza di cui al proposto ricorso va rigettata con conferma della statuita competenza della Corte di Appello di Catania.
3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e conferma la competenza della Corte di Appello di Catania.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019