Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26281 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26281 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

ORDINANZA
sul ricorso 24717-2012 per regolamendo di giurisdizione
d’ufficio proposto dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA con
ordinanza n. 59/19/2012 depositata il 30/10/2012 nella
2013

causa tra:

477

D’ELIA MARCO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

COMUNE DI ROMA;

Data pubblicazione: 25/11/2013

- resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmelo SGROI, il quale chiede che la

inammissibile il regolamento di giurisdizione d’ufficio
indicato in premessa.

Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari

R.G. 24.717/12
Premesso:
– che Marco D’Elia impugnò, davanti al Giudice di
pace di Roma, cartella di pagamento di g 362,50,
pretesi dal locale Comune a titolo di contributi di
refezione scolastica del figlio per l’anno scolastico

che l’adito Giudice di pace, declinò la
giurisdizione, affermando quella del giudice
amministrativo ed il ricorrente, pur evocando la
“rimessione”

all’uopo disposta dal Giudice di pace,

adì, al fine dell’annullamento della cartella, terzo
giudice: la Commissione tributaria provinciale di Roma;
– che tale giudice – rilevato il proprio difetto
di giurisdizione per la natura extratributaria del
credito portato dalla cartella e considerato che il
Giudice di pace di Roma si era in precedenza
negativamente pronunciato sulla giurisdizione – ha
proposto regolamento di giurisdizione d’ufficio ai
sensi degli artt. 59 1. 69/2009 e agli artt. 45 e 47,
comma 4, c.p.c.;
– che le parti del giudizio di merito, alle quali
l’ordinanza di regolamento risulta comunicata, non si
sono, in questa sede, costituite;
– che il P.M., in persona del sostituto procuratore
1

2003-2004;

R.G. 24.717/12

generale Carmelo Sgroi, ha, con requisitoria scritta,
richiesto la declaratoria d’inammissibilità del
proposto regolamento;
rilevato:
che l’art. 59

1. 69/2009, ha introdotto

inquadrandolo nella complessiva disciplina normativa
della

translatio ludicil

conseguente a pronuncia di

declinatoria di giurisdizione;
– che, sotto la rubrica “Decisione delle questioni
di giurisdizione”,
previsto: “/.

la disposizione ha, in particolare,

Il giudice che, in materia civile,

amministrativa, contabile, tributaria o di giudici
speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione
indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che
ritiene munito di giurisdizione… 2. Se, entro
il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda
è riproposta al giudice ivi indicato, nel
successivo processo le parti restano vincolate a tale
indicazione e sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la
giurisdizione fosse stato adito fin
2

l’istituto del regolamento di giurisdizione d’ufficio,

R.G. 24.717/12

dall’instaurazione

del primo giudizio … 3.

Se

sulla questione di giurisdizione non si sono già
pronunciate, nel processo, le sezioni unite della
Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la
causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con

sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla
prima udienza fissata per la trattazione del
merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione…”;
– che, dunque, il dato normativa subordina la
proponibilità del regolamento di giurisdizione
d’ufficio alla ricorrenza di un triplice ordine di
presupposti: a) che un primo giudice, ordinario o
speciale, declini la giurisdizione e indichi un secondo
giudice che ritiene fornito di giurisdizione; b) che,
entro tre mesi, il giudizio sia riassunto dinanzi al
giudice “indicato” da quello preventivamente adito; c)
che tale secondo giudice reputi, a sua volta, di non
poter condividere la “indicazione” data dal primo;
osservato:
– che, dall’esame della riportata

disposizione,

emerge che il conflitto di giurisdizione di ufficio, in
quanto strettamente correlato al meccanismo della
3

ordinanza, tale questione davanti alle medesime

R.G. 24.717/12

traslati° ludicii,
giudice

può essere sollevato solo

“indicato”

dal

come dotato di competenza

giurisdizionale da quello per primo adito e non da
diverso giudice davanti al quale l’interessato (a
prescindere dalle ragioni che lo hanno a ciò

propria pretesa (in tal senso, v. Cass., ss.uu.,
15868/11,

19256/10 e 5022/10);

considerato:
– che, in tale senso, militano, in primo luogo,
argomenti di carattere letterale;
– che, invero, l’art. 59 1. 69/2009, – riconoscendo
testualmente la facoltà di sollevare conflitto di
giurisdizione di ufficio al

“giudice davanti quale la

causa è riassunta” – appare chiaramente attribuire il
correlativo

potere

(essendo

coessenziale elemento della
giudice

“indicato”

la

“riassunzione”

traslati° iudicii)

al

da quello preventivamente adito,

giacché solo in relazione a questo giudice è
configurabile la

traslati° iudici

con i correlativi

effetti conservativi (cfr. il comma 2 della
disposizione);
che, non diversamente, il complessivo tenore
della norma – definendo la legittimazione a proporre
4

determinato) abbia ritenuto di riproporre la medesima

R.G. 24.717/12
regolamento di giurisdizione di ufficio nel senso
dell’inclusione nell’ambito correlativo del solo
giudice che, già

“indicato”

da quello preventivamente

adito, ritenga a sua volta di essere privo di
mostra chiaramente di escludervi

“terzo” giudice davanti

al quale l’interessato abbia

ritenuto di proporre la medesima domanda, prescindendo
dall’indicazione”

di quello originariamente investito

(e del meccanismo della

traslatio);

giudice in

relazione al quale, del resto, eventuali situazioni di
conflitto (reale) negativo di giurisdizione, possono
venir ricomposte attraverso il diverso strumento della
denuncia di conflitto a norma dell’art. 362 c.p.c.
(cfr. Cass., ss.uu. 14660/11 e 5681/11);
considerato inoltre:
che alla medesima conclusione conduce anche
l’argomento sistematico;
che è,

convincentemente affermata

invero,

l’assimilabilità del nuovo strumento di regolazione
della giurisdizione al preesistente regolamento di
competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (cfr., in
particolare, Cass. ss.uu. 8036/2011, ai sensi della
quale, in mancanza di specifiche norme procedimentali
in merito alle modalità operative del nuovo istituto
5

giurisdizione

r

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del regolamento di giurisdizione di ufficio, allo
stesso va, in via analogica, applicata la disciplina
predisposta per il regolamento di competenza e, in
particolare, quella di cui all’art. 47);
– che, tanto premesso, deve, peraltro, rilevarsi

che, in materia di regolamento di competenza, è
indirizzo fermo quello secondo cui la richiesta di
ufficio del regolamento di competenza prevista
dall’art. 45 c.p.c. presuppone che la competenza sia
stata declinata da un primo giudice e che la causa sia
stata tempestivamente riassunta, ai sensi dell’art. 50
c.p.c., dinnanzi al giudice designato; con la
conseguenza che in mancanza di tale riassunzione, non
attuandosi la “translatio ludicil”,

non è configurabile

conflitto ed il nuovo giudice deve decidere
autonomamente sulla sua competenza e non proporre
regolamento di ufficio di competenza che, se proposto,
va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 5713/13,
10845/11, 3287/92, 5485/81 3171/81);
ritenuto:
che, alla stregua delle considerazioni che
precedono, il proposto regolamento deve ritenersi
inammissibile, in aderenza alle ragioni puntualmente e
diffusamente esposte nelle requisitorie scritte del
6

)4P

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Procuratore generale; sicché va adottata la correlativa
declaratoria;
– che, vertendosi in tema di regolamento proposto
di ufficio ed in assenza di costituzione di entrambe le
parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite,
dichiara l’inammissibilità del proposto regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24
settembre 2013.

P.Q.M.

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