Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26281 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13215/2011 proposto da:

COOPERCASE SCRL IN LCA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso

lo studio dell’avvocato ROMOLO REBOA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TRIVELLI per delega dell’Avvocato

REBOA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma (OMISSIS) riliquidava l’imposta di registro in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Roma 030903/2001 emessa nei confronti della società coop.a r.l. Coopercase in liquidazione coatta amministrativa.

Avverso il predetto avviso la ricorrente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale dichiarò improcedibile il ricorso per assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e dei relativi motivi.

La ricorrente propose appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale in riforma della sentenza di primo grado dichiarò procedibile il ricorso ma respinse nel merito l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la società coop.a r.l. Coopercase con un motivo e l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente società coop.a r.l. Coopercase lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, L. n. 400 del 1975, artt. 1 e 6 ed L. n. 587 del 1967, art. 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale civile di Roma fosse soggetta al regolare pagamento dell’imposta di registro mentre in presenza di società in liquidazione coatta amministrativa doveva essere applicato il regime della registrazione a debito previsto per gli atti relativi alla procedura fallimentare.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti correttamente i giudici di merito hanno ritenuto soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza emessa nei confronti di soggetto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che ad essa si applica l’imposta di registro mentre la registrazione a debito riguarda le sole ipotesi di procedura fallimentare D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 59, alle quali non è assimilabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale.

PQM

Respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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