Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26281 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9428-2010 proposto da:

P.P. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GREGORIO VII 466-A, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato FUSARO MAURO giusta

procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2133 della CORTE D’APPELLO di BARI del

23/06/09, depositato il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DI PALMA SALVATORE;

udito l’Avvocato Proietti Fabrizio (delega avvocato Mauro Fusaro)

difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.P., con ricorso del 31 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della difesa, il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 5 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Presidente del consiglio dei ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministro evocato -, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro della difesa, – che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 43.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 27 gennaio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il P., asseritamente titolare del diritto a pensione per infermità contratta nel corso del periodo di leva aveva proposto – con ricorso del 5 maggio 1978 – la relativa domanda dinanzi alla Corte dei conti;

b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 13 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva del convenuto Ministro della difesa, legittimato essendo il Ministro dell’economia e delle finanze, dichiarando altresì inammissibile la richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio anche quest’ultimo Ministro, “non foss’altro che per il decorso irrimediabile del termine per la proposizione dell’istanza di equa riparazione”.

Considerato che, con l’unico motivo, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che, ai sensi della L. 24 marzo 1958, n. 260, art. 4, i Giudici a guibus avrebbero dovuto autorizzare la chiamata in giudizio del Ministro dell’economia e delle finanze;

che il ricorso non merita accoglimento;

che la fattispecie in esame è regolata dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, nel testo modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che – anche per il caso di processi presupposti promossi dianzi al Giudice contabile – ha sostituito la legittimazione del Presidente del consiglio dei ministri con quella del Ministro dell’economia e delle finanze e che ha effetto per i ricorsi in materia di equa riparazione proposti a far data dal 1 gennaio 2007 (il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto in data successiva, cioè il 27 gennaio 2009);

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio -, in tema di giudizio per l’equa riparazione da violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 – come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 299, art. 1, comma 1224, – va proposta nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, nè può applicarsi, in caso di domanda rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla disciplina previgente, la sanatoria di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, che permette la rinnovazione della notifica solo quando sia stato convenuto giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’Amministrazione centrale, mentre, quando sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10010 del 2011, 6917 del 2005, 3434 del 2006, 4864 del 2006);

che la natura della causa consente la compensazione per intero delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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