Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26280 del 25/11/2013

Civile Sent. Sez. U Num. 26280 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 25/11/2013

SENTENZA
sul ricorso 5678-2013 proposto da:
E.P., elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell’avvocato

468

PP, rappresentata e difesa da sè medesima
unitamente all’avvocato hh, per delega in
atti;
– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PINEROLO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI TORINO;
– intimati –

FORENSE, depositata il 28/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. JJ;
udito l’Avvocato hh;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
yy, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la decisione n. 201/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE

Svolgimento del processo
1)L’avv. E.P. ha proposto il 25 febbraio 2013 ricorso
per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale
Forense depositata il 28 dicembre 2012, notificatale il 21 gennaio
2013.

ricorso contro la decisione 5/10/2009 del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Pinerolo, che ha inflitto la sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione
per mesi due, esordisce con l’esposizione dei due motivi su cui si
fonda.
Denuncia la nullità della sentenza per vizi processuali e la
violazione dell’art. 51 r.d.l. 27/11/1933 n. 1578.
L’ordine degli avvocati di Pinerolo non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
2)Sussistono i motivi di inammissibilità rilevati dal Procuratore
generale in udienza.
2.1)Come si comprende già dalla narrativa che precede, il ricorso
è inammissibile per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti di
causa (tra le tantissime: Cass SU 26644/09; Cass. 16315/07).
Qualunque ricorso rivolto alla Suprema Corte (perfino l’istanza di
regolamento di giurisdizione) deve essere redatto in modo da
consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza
attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa
cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello
n.5678 -13 D’ Ascola rei

3

Il ricorso, premesso che la decisione impugnata ha rigettato il

svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti, sia pur in funzione della sola questione da decidere (Cass.
SU 11826/13).
E’ stato precisato che il requisito dell’esposizione sommaria dei
fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilita’ dall’art. 366

applicazione anche con riguardo al ricorso presentato avverso
la decisione del Consiglio nazionale forense, considerato che
ai ricorsi presentati avverso le decisioni indicate si applicano
le disposizioni del codice di rito riguardanti il ricorso per
cassazione (Cass SU n. 904/99).
2.2)Tale requisito del ricorso non può ritenersi soddisfatto,
nella assenza assoluta della esposizione sommaria del fatto, ove,
come nella specie,

tale esposizione non sia recuperata

nell’articolazione dei singoli motivi del ricorso, che contengano
solo una parziale ricostruzione dei fatti, volta a volta
funzionali alle tesi giuridiche sostenute, senza una visione di
insieme che ne permetta una sicura ed agevole lettura (Cass.
20714/06).
3)Dal punto di vista logico è tuttavia prevalente, e assorbente di
ogni profilo di censura, il secondo motivo di inammissibilità
additato alla Corte, relativo alla tardività dello stesso.
L’articolo 66 del Regio decreto 22/01/1934 n. 37 – contenuto nel
Titolo II

(Dei procedimenti davanti al consiglio dell’ordine degli

avvocati e davanti al consiglio nazionale forense. Del ricorso
alle sezioni unite della corte di cassazione)

al Capo II (dei
4

n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, trova

procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi)
– stabilisce che il ricorso alle Sezioni unite della Corte di
cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale
giudiziario, a cura del ricorrente alle altre parti interessate
nel termine stabilito per ricorrere dall’art. 56 del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578.
L’art. 56 cit. prevede che: “Gli interessati ed il Pubblico
Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del
Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di
cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione”.
Dagli atti di causa e in particolare dalla relazione di
notificazione allegata alla decisione del CNF, cron. 1.330
richiesta il 18 gennaio 2013, emerge che il provvedimento pervenne

21 gennaio 2013

e fu ritirato da

“incaricato addetto alla ricezione”, come da timbro apposto
dall’ufficiale giudiziario.
Il ricorso, nel quale la ricorrente (pagina quattro dell’atto)
“ribadisce” la dichiarazione di domicilio in Roma via Vittoria
Colonna n. 40, presso lo studio dell’avv. MMe, risulta
datato 25 febbraio 2013.
Esso risulta presentato per la notifica agli ufficiali giudiziari
della Corte di appello di Torino in data

25 febbraio 2013,

come

chiaramente si evince dalla annotazione a margine relativa al
cron. 15564, che reca la data e la specifica delle somme calcolate
come diritti dovuti dall’istante alla richiesta della notifica. Il
n.5678 -13 D’Ascola rei

5

4

giorno stesso venne notificato presso la Procura generale di
Torino e il giorno dopo (26 febbraio) venne notificato con
spedizione a mezzo posta al Consiglio dell’ordine di Pinerolo, al
CNF e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
Poiché il 25 febbraio è il trentacinquesimo giorno successivo al

. giorni)

è

spirato

inutilmente,

con conseguente decadenza

dall’impugnazione.
4) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
A questa pronuncia non segue la pronuncia sulla refusione delle
spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato
Ordine forense.
5)

Risultando dagli atti che il procedimento in esame è

considerato esente dal versamento del contributo unificato, non si
deve far luogo all’accertamento di cui all’art. l quater del d.p.r
30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della
legge n. 228/12.
PQM
, La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni unite
civili, tenuta il
novembre 2013

24 settembre 2013 e riconvocatasi il 12

21 gennaio, il termine perentorio di cui all’art. 56 (trenta

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