Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26280 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13004/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N., nq di erede di C.L., elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO COEN, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURO ARGINELLI giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
B.A., F.L.;
– intimati –
avverso la decisione n. 443/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
BOLOGNA, depositata 23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per la controricorrente l’Avvocato CELANI per delega
dell’Avvocato ARGINELLI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di rettifica di maggior valore relativo ad atto di compravendita in data 27/7/1982 l’Agenzia delle Entrate elevava il valore di un fabbricato composto da appartamento, due negozi e magazzino sito in (OMISSIS) liquidando maggiori imposte complementari più sanzioni ed interessi.
I contribuenti proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Forlì contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Forlì che, in parziale accoglimento del ricorso, fissava il valore della cessione in Lire 160.000.000, proposero impugnazione sia l’Agenzia delle Entrate che i contribuenti in via incidentale davanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado, la quale accolse in parte l’appello dell’ufficio rideterminando in Lire 200.000.000 il valore complessivo dell’immobile.
La Commissione Tributaria Centrale, davanti alla quale le parti impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Forlì, ritenne applicabile all’appartamento il criterio di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e non motivato l’avviso di accertamento in relazione ai due negozi ed al magazzino.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e la contribuente C.N. ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTC ha annullato l’avviso di accertamento impugnato sulla base di una sua asserita insufficiente motivazione senza che la questione fosse stata riproposta dalle parti e malgrado su di essa si fosse formato il giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di merito ha indebitamente annullato, ai fini dell’imposta di registro, l’avviso di accertamento ritenuto non motivato senza peraltro fornire alcuna spiegazione, trascurando altresì di considerare che l’Agenzia delle Entrate aveva dato conto degli elementi sui quali si era basata la valutazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto il contribuente ha riproposto davanti alla CTC tutte le eccezioni già formulate nei precedenti gradi di merito.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto la CTC, contrariamente a quanto lamentato, ha spiegato nella motivazione che l’avviso di accertamento era generico, non indicava le fonti da cui erano stati desunti i prezzi unitari medi esistenti nel Comune di Cesena, richiamava senza ulteriore precisazione una “certa appetibilità” degli immobili.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso in ordine ad entrambi i motivi e confermata la sentenza della CTC con compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante l’evolversi della vicenda processuale.
PQM
Respinge il ricorso in ordine ad entrambi i motivi e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016