Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26280 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16111/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO

BECCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO SERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2016 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

che:

Con sentenza in data 8.1.2016 n. 51 il Tribunale di Parma ha rigettato l’appello proposto da C.G. e confermato la decisione del Giudice di Pace di Parma resa in data 29.10.2010 che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal C. nei confronti di Confederazione Italiana Agricoltori (OMISSIS) (CIA), sul presupposto che l’associazione non aveva dato corso, violando gli obblighi derivanti dal rapporto associativo, alla pratica richiesta dal C. volta a conseguire l’autorizzazione al rilascio dei buoni gasolio per il mezzo agricolo trattore-mietitrebbia Ford, trattenendo la documentazione consegnata e così avendo impedito all’agricoltore di avvalersi dei benefici fiscali.

Entrambi i Giudici di merito avevano rilevato il difetto di prova del rapporto associativo – contestato dalla Confederazione – ed inoltre che la documentazione richiesta in restituzione dal C. era stata da questi consegnata, unitamente alla istanza relativa alla pratica, al Centro di Assistenza Agricola – CIA s.r.l. con sede in (OMISSIS), ente giuridico (autorizzato dal Ministero alle pratiche concernenti i mezzi agricoli) distinto dalla CIA di (OMISSIS) ed avente come scopo istituzionale la erogazione di prestazioni di consulenza amministrativa e contabile agli associati, mentre la Confederazione convenuta in giudizio svolgeva esclusivamente attività di natura sindacale; il Giudice di appello riteneva altresì inammissibili le richieste di ammissione delle prove formulate in primo grado dal C. in quanto non riproposte con le conclusioni precisate avanti al Giudice di Pace e quindi implicitamente rinunciate;

– La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da C.G. con quattro motivi, illustrati da memoria;

– Resiste con controricorso Confederazione Italiana Agricoltori di (OMISSIS) (CIA).

La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in Camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5) e art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– il primo motivo (violazione artt. 115,116,107 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2721, comma 2, art. 2724 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile, venendo a confondere il ricorrente l’errore di diritto con l’errore di fatto.

Premesso infatti che l'”errore di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), può cadere direttamente sulla norma indicata come pertinente al caso, e dunque sulla interpretazione del significato del precetto normativo o sulla esatta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta (vizio di violazione), o ancora – incontroversa la ricostruzione della fattispecie concreta in base ai fatti rappresentati in giudizio – può investire la relazione che collega il fatto e la norma, è più specificamente il recepimento del fatto nello schema della norma ritenuta applicabile, laddove non sia data coincidenza tra gli elementi fattuali e gli elementi costitutivi del diritto descritti nella fattispecie normativa astratta, oppure, sussistendo tale coincidenza, il regolamento giuridico del rapporto controverso non corrisponda agli effetti conformativi, modificativi od estintivi della situazione giuridica previsti alla norma di diritto (vizio di falsa applicazione o di sussunzione), ebbene nessuno di tali errori viene contestato al Tribunale, essendo interamente rivolto il motivo a censurare la valutazione compiuta dal Giudice di appello delle risultanze probatorie ed in particolare della missiva pervenuta al C. in data 1.10.2010 che, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata principio di prova scritta ex art. 2724 c.c. della esistenza del rapporto associativo.

La censura, per come illustrata dal motivo, non denota alcun errore nell’attività di giudizio, riconducibile ai vizi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma si risolve piuttosto in una critica all’accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012 applicabile “ratione temporis”, come interpretato da questa Corte – ammette al sindacato di legittimità esclusivamente in relazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), non accedendo alla verifica di legittimità la critica alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali, residuando oltre alla ipotesi omissiva indicata soltanto la verifica della esistenza del requisito essenziale di validità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Orbene il motivo di ricorso, quando anche riqualificato sulla scorta degli argomenti svolti nella esposizione della censura, non assolve neppure i requisiti minimi per essere qualificato come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che non vengono indicati fatti storici oggetto di prova o fatti storici comunque allegati ed oggetto di discussione, che il Giudice di appello avrebbe del tutto omesso di considerare nella ricostruzione della fattispecie concreta e che rivestono invece carattere “decisivo” in quanto idonei “ex se” a mutare in senso favorevole alla parte ricorrente la decisione della causa. Ed infatti il Tribunale ha preso in considerazione la lettera pervenuta al C. in data 1.10.2010 ritenendola tuttavia insufficiente a dimostrare il rapporto associativo e comunque irrilevante, posto che risultava che il C. avesse consegnato la propria documentazione all’altro ente, non convenuto in giudizio, Centro di Assistenza Agricola – CIA s.r.l. (CAA-CIA s.r.l.) in (OMISSIS), rimanendo in conseguenza accertata la estraneità della Confederazione di (OMISSIS) alla pretesa restitutoria e risarcitoria formulata dal C..

Difetta pertanto la indicazione di un “fatto storico decisivo” che il Giudice di appello abbia omesso di valutare, non essendo a ciò conducenti le mere allegazioni di fatti contestati dalla Confederazione e rimasti indimostrati – non essendo state reiterate nelle precisate conclusioni in primo grado le istanze istruttorie di cui all’atto introduttivo – concernenti il rapporto di dipendenza tra tale T. – cui sarebbero stati consegnati in (OMISSIS) i documenti nonchè la somma di Euro 300,00 – e la CIA di (OMISSIS).

Inammissibile è altresì la censura nella parte in cui viene a criticare la mancata ammissione delle prove ed il mancato esercizio del potere officioso ex art. 107 c.p.c., da parte del Giudice di prime cure (ricorso pag. 13), atteso che oggetto del sindacato di legittimità è la sentenza del Giudice di appello e non quella di primo grado: ed in punto di prove la statuizione da impugnare era ben diversa, atteso che il Tribunale aveva ritenuto precluse le istanze istruttorie reiterate in sede di appello sul presupposto della intervenuta rinuncia alle stesse non avendo il difensore del C. insistito a richiederne l’ammissione nelle precisate conclusioni in primo grado. Inconcludente, non cogliendo la ratio decidendi, è poi la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., formulata sul presupposto che della prova del corretto adempimento è onerata la parte contraente tenuta ad eseguire la prestazione dovuta: il principio di diritto è invocato a sproposito in quanto il Tribunale ha escluso a monte la esistenza di un rapporto associativo e comunque di una obbligazione ex contractu riferibile a CIA di (OMISSIS), avendo invece individuato quale soggetto giuridico tenuto alla prestazione il CAA-CIA s.r.l. di (OMISSIS).

Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si denuncia la carenza assoluta di motivazione ex art. 111 Cost., comma 6.

Come rilevato in precedenza, il minimo costituzionale richiesto per la integrazione del requisito di validità della sentenza viene meno solo nelle ipotesi limite della “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile” (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), che nella specie non ricorrono, tant’è che la carenza motivazionale viene individuata dal ricorrente nella asserita omessa verifica dei compiti istituzionali della Confederazione di (OMISSIS) risultanti dallo Statuto associativo e dunque nel mancato esame di un documento che integra critica diversa, idonea al più a veicolare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che neppure può assolvere a tale ridotto scopo non soltanto per la mancanza di decisività dell’estratto dell’art. 8 Statuto riprodotto a pag. 19 del ricorso, ma “ab origine” perchè il documento in questione non risulta se e quando sia stato ritualmente introdotto nel giudizio di merito, neppure essendo stato indicato dal ricorrente il luogo in cui lo stesso può essere rinvenuto nei fascicoli di parte.

Il terzo motivo (violazione artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè art. 101 c.p.c.) è inammissibile, paventando il ricorrente una violazione del contraddittorio – ma più correttamente del diritto di difesa – in quanto i Giudici di merito lo avrebbero privato del diritto di fornire la prova dei fatti allegati. La censura non coglie la ratio decidendi della statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inammissibili le istanze di prove formulate con l’atto di appello, in quanto da ritenersi rinunciate in primo grado.

La decisione del Tribunale è conforme a diritto, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio secondo cui, le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 9410 del 27/04/2011; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22709 del 28/09/2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016) ed anche in tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione, “ratione temporis” applicabile, anteriore sia alla novella introdotta con la L. n. 69 del 2009, che a quella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, il giudizio d’indispensabilità relativo a prove documentali nuove non può riguardare quelle dichiarate inammissibili nel grado precedente. In tale ipotesi la richiesta di ammissione deve essere reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dovendo altrimenti ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima richiesta in appello (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 11752 del 15/05/2018).

Il quarto motivo (violazione artt. 91 e 92 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.) è manifestamente inammissibile in quanto ipotizza, in caso di soccombenza, un obbligo del Giudice di “motivare” l’attribuzione delle spese a carico della parte soccombente, dimenticando che l’allocazione delle spese cui è andata incontro la parte che è stata costretta ad agire o difendersi in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto o vedere accertata la infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, è predeterminata ex lege in base al principio per cui le spese non possono mai essere poste a carico in tutto od in parte della parte vittoriosa, dovendo gravare esclusivamente sulla parte che infondatamente ha dato causa al processo (cfr. ex plurimis Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Ed infatti colui che attivamente o passivamente si espone all’esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività, in quanto solo in tal modo rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 9049 del 19/04/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 8886 del 11/04/2013).

Il Tribunale si è attenuto a tali principi, liquidando le spese di lite e ponendole interamente a carico della parte soccombente, mentre le altre argomentazioni svolte nel motivo attinenti all’obbligo di motivazione cui il Giudice è tenuto in caso di esercizio del potere di compensazione delle spese di lite sono del tutto inconferenti in quanto non pertinenti alla fattispecie.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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