Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26280 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9206-2010 proposto da:

M.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA

NICOLA, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 43/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

7/12/09, depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DI PALMA Salvatore;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.L. – cittadina iugoslava, residente in (OMISSIS), in proprio e quale erede di M. K.Z., nonchè quale procuratrice speciale della coerede M.M.L. – con ricorso del 31 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 18 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulando, osservando che: a) l’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la nullità della procura ad litem rilasciata all’Avv. Stanisela, in quanto – non risultando indicato nè la data nè il luogo in cui detta procura era stata rilasciata e trattandosi di persona residente all’estero – doveva presumersi che la stessa procura fosse stata rilasciata all’estero, con conseguente nullità della procura medesima per essere stata autenticata dal solo difensore e non anche con le formalità previste dalla legge; b) la stessa Amministrazione aveva chiesto l’interrogatorio formale della attrice sulla circostanza che la procura era stata rilasciata all’estero, ove la stessa attrice risiedeva; c) ammesso l’interrogatorio formale, l’attrice non si era presentata nell’udienza fissata allo scopo; d) “(…) la mancata risposta, senza giustificato motivo, all’interrogatorio deferito dalla parte resistente alla ricorrente fa ritenere, ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. La condotta assunta dalla ricorrente costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, fornisce elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate sul capitolo, posto che nella fattispecie la procura alla lite non reca nè la data nè il luogo del rilascio della medesima.

Deve pertanto ritenersi che la stessa sia stata rilasciata illegittimamente all’estero nel luogo di residenza della ricorrente.

Essa non doveva essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede.

L’autentica del difensore italiano della parte ha valore solo se avvenuta nei limiti del territorio nazionale”;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato che, con l’unico motivo di censura viene denunciata come illegittima, per violazione degli artt. 83, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., la erronea considerazione del superamento della presunzione del rilascio della procura ad litem in Italia sulla base dell’altrettanto erronea applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ.;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in un caso strettamente analogo alla fattispecie in esame, questa Corte ha enunciato il principio – al quale qui si intende dare continuità – per cui al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio della procura ad litem nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., dovendosi presumere la presenza dello stesso nello Stato italiano – che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima – dall’attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione, con le conseguenze che chi ha interesse a dare la prova contraria può deferire alla controparte l’interrogatorio formale sulla circostanza dell’avvenuto rilascio della procura all’estero, e che, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell’estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia di detta procura (cfr. l’ordinanza n. 665 del 2011; cfr, altresì, le sentenze nn. 4618 del 1979, 10485 del 2001, 5840 del 2007);

che, dunque, i Giudici a quibus hanno correttamente applicato tale principio, perchè hanno valorizzato la mancata risposta della odierna ricorrente all’interrogatorio formale ritualmente deferitole unitamente alla incontestata circostanza della sua residenza all’estero;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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