Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2628 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BRANDIMARTE Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18461-2012 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLEMENTE

MUZIO 9, presso lo STUDIO LEGALE dell’Avvocato RAGUSO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO MONTEMURNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO BRANDIMARTE.

Fatto

RITENUTO

che:

S.D. ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Puglia, sede di Bari, del 3.12.2011, che rigettava il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale della stessa città, la quale aveva respinto l’impugnazione contro un avviso di accertamento, per maggiore irpef 2004, in relazione a canoni di locazione di immobile ad uso non abitativo, non dichiarati.

Il ricorso è affidato a due motivi, strettamente collegati tra loro, costituiti dalla violazione di legge e dal vizio di motivazione, per avere il giudice d’appello: 1) imputato a reddito canoni di locazione mai percepiti, per effetto della risoluzione anticipata del contratto di locazione per mutuo consenso, documentata da scrittura privata inter partes e dalla visura camerale riportante la cessazione dell’attività di impresa svolta nell’immobile e contestuale alla data di detta risoluzione contrattuale; 2) attribuito rilevanza temporale, ai fini della cessazione dell’obbligazione tributaria, alla data di denuncia della risoluzione anticipata del contratto eseguita in data 28.1.2010, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 17, con contestuale versamento dell’imposta di registro dovuta.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, riportando e condividendo le motivazioni della pronuncia impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Va premesso che la materia dei redditi fondiari da locazione, abitativa e non, è regolata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, secondo il quale tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla percezione.

Quanto ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, la legge prevede che questi non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

In realtà, il regime fiscale dei canoni abitativi e non è sostanzialmente identico, da un punto di vista logico e giuridico, mentre la specificazione normativa per quelli ad uso abitativo risponde unicamente all’esigenza di tener conto della disciplina della risoluzione dei contratti di locazioni ad uso abitativo ed in particolare della sanatoria possibile e del termine di grazia concedibile ai sensi della L. n. 392 del 1978, ex artt. 5 e 55, impedendo così la risoluzione.

Nello specifico, questa Corte ha già avuto modo di precisare, in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, con sentenza 26.7.2000, n. 362, che in tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23 e 34, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto (vedi, tra le ultime, cassazione civile, sez. 6-5, ordinanza 19240 del 28.9.2016).

In effetti, l’indice rivelatore della capacità contributiva è costituito, nello spirito della norma, non dalla percezione effettiva di un canone di locazione, ma dall’esistenza in vita di un contratto di locazione, quale espressione di un incremento di ricchezza per il locatore, salvo prova del contrario (ivi inclusa l’ipotesi della nullità del contratto di locazione, per gli effetti retroattivi dell’istituto e ferma la tassabilità, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, delle indennità eventualmente versate dall’occupante abusivo: vedi questa Corte, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7709 del 24/03/2017).

Quanto alla dedotta risoluzione del contratto per mutuo consenso, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che di essa non è stata fornita adeguata prova documentale, con particolare riferimento alla sua data certa, quale indispensabile elemento di fini della opponibilità dell’atto a terzi.

In definitiva, in mancanza di una data certificata, il documento prodotto non ha valore nei confronti della controparte, in quanto, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi (se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento).

Come correttamente osservato dal giudice dell’appello, l’unica certezza temporale è data, qui, dall’adempimento previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, avente ad oggetto Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, avvenuto soltanto il 28.1.2010 e non avente effetto retroattivo.

Superfluo, appare, il richiamo, contenuto in sentenza, alla clausola contrattuale, che trasferiva sul conduttore ogni conseguenza economica dell’eventuale anticipata risoluzione del contratto, perchè estranea al rapporto tributario in senso stretto.

Altrettanto inconferente è il richiamo alla visura camerale anzidetta, in quanto la cessazione dell’attività non implicava automaticamente il venir meno del rapporto locativo.

Infine, non si ravvisano nè errore sul fatto nè obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di riferimento, tali da giustificare l’invocato esonero dalle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6.

Spese liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente il pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 220,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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