Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2628 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8428-2014 proposto da:
F.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE
CORASANITI, VICTOR UCKMAR;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 802/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
MILANO, depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. la F.P., quale ex socia della srl Le Palme cancellata dal registro delle imprese in pendenza del giudizio riguardante la legittimità di quattro avvisi di accertamento per maggior valore finale agli effetti dell’Invim decennale relativa a quote di terreni ed edifici, ricorre per la cassazione della sentenza della sezione di Milano della commissione tributaria centrale, in data 25 febbraio 2013, n. 802, lamentando, da un lato, che la commissione ha ritenuto gli avvisi legittimi erroneamente omettendo di esaminare le effettive caratteristiche degli immobili siccome gravati da vincoli urbanistici, da un altro lato, che la commissione non ha minimamente motivato la propria decisione di non dare rilievo ai predetti vincoli urbanistici, da un altro lato ancora, che la commissione, mancando di valorizzare quei vincoli, ha falsamente applicato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 1,3 e art. 6, comma 5;
2. Il Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. la ricorrente si duole, sotto tre profili (omesso esame di fatto controverso e decisivo; omessa motivazione; violazione di legge), del fatto che la commissione centrale non ha considerato l’incidenza di vincoli urbanistici gravanti sui beni in questione e risultanti da “documentazione prodotta”. La contribuente non precisa quali siano i vincoli dedotti, non indica la documentazione a cui fa riferimento nè tantomeno la trascrive nel ricorso per cassazione o la allega al ricorso. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.);
5. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2500,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1-bis, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020