Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2628 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12646/2016 proposto da:

D.A. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in Roma, via Di

S Melania 15, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ricciulli, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Fusco

104, rappresentato e difeso da sè stesso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1310/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

I fatti sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con citazione notificata il 19 settembre 2014, l’avv. C.A. impugnava la sentenza n. 13898/2914, depositata il 26 giugno 2014 non notificata, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avanzata dallo stesso appellante per il pagamento di onorari professionali per l’attività che si assume svolta in favore della D.A. Costruzioni s.r.l., compensando tra le parti le spese di lite. A sostegno dell’impugnazione formulava un unico articolato motivo di gravame con il quale contestava l’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di prove acquisite al processo. Concludeva chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 20.655,00, al tordo della ritenuta d’acconto, ovvero la somma maggiore o minore con interessi dalla data della costituzione in mora (10 marzo 2009). Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell’appello”.

La corte d’appello riesaminava le prove acquisite al giudizio (interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e le deposizioni dei due testi escussi) e concludeva potersi ritenere dimostrata soltanto l’attività stragiudiziale dell’avv. C. in favore della D.A. Costruzioni, non essendo invece dimostrato che l’attività giurisdizionale, in particolare la preparazione del ricorso, fosse stata espletata su effettivo incarico della società (il legale aveva sostenuto che l’amministratore unico della società gli aveva conferito l’incarico di sottoporre al giudice delegato al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., pendente dinanzi al Tribunale di Roma, una proposta di concordato fallimentare al fine dell’acquisto dei beni della società fallita).

Ciò posto la stessa corte d’appello, “in difetto di contestazione sulla tariffa applicabile e sul calcolo operato dall’appellante”, liquidava al professionista l’importo di Euro 6.140,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per la cassazione della sentenza la D.A. Costruzioni ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

L’avv. C.A. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il promotore degli incontri fra l’amministratore della D.A. Costruzioni s.r.l. e l’avv. C., ammessi dal medesimo amministratore in sede di interrogatorio formale, era stato sempre il solo Dott. A.E.. In occasione del primo incontro l’ingegnere D.A. neppure sapeva quale fosse l’argomento in discussione. La manifestazione di interesse rispetto all’operazione, manifestata dall’ingegner D.A. subordinatamente all’acquisizione di ulteriori notizie, aveva quale destinatario l’ A. e non il legale avv. C.. Del resto, tale generica manifestazione di interesse non poteva assumere la valenza di conferimento di incarico professionale, “nella totale ignoranza dei parametri minimi (contorni e contenuti fattuali e giuridici dell’operazione, natura ed entità delle attività da svolgerei pattuizione dei relativi compensi, etc.) sui quali l’odierno ricorrente avrebbe formato il suo consenso (…). E’ chiaro dunque che la Corte d’appello, in una situazione siffatta, così come non aveva ravvisato prova del conferimento dell’incarico per la redazione del ricorso, altrettanto avrebbe dovuto fare in ordine all’attività stragiudiziale ad esso propedeutica”.

Costituisce oggetto di particolare censura l’affermazione della corte di merito secondo cui “considerato, poi, che il teste A. ha riferito con precisione che nel secondo incontro si era discusso dell’affare cercando di individuare quale sarebbe stato il costo dell’operazione (indicato tra Euro 270.000,00 e 320.000,00) e gli oneri connessi, non risulta convincente l’affermazione dell’amministratore di non aver saputo nulla della sentenza della Corte d’appello e della pendenza del ricorso per Cassazione sulla titolarità in capo al fallimento dei terreni in questione sia perchè l’affermazione stride con quanto subito appresso dichiarato (“ero interessato ad acquisire notizie sull’operazione (…)”), sia perchè la valutazione dei costi del concordato doveva necessariamente tenere conto del rischio giuridico gravante sui terreni”.

A tale passaggio motivazionale, nel quale il ricorrente ravvisa il fondamento della decisione, egli oppone che risulta pacifico e documentato in atti che in occasione degli incontri l’ingegner D.A. “non era affiancato dal proprio avvocato nè da altri consulenti trovandosi quindi nell’impossibilità più assoluta di comprendere e valutare anche sommariamente gli aspetti legali dell’operazione tra cui, in primo luogo, il menzionato “rischio giuridico gravante sui terreni”. Insomma, conclude la ricorrente, “da Corte d’appello non solo non ha correttamente interpretato ma ha completamente stravolto la realtà dei fatti, ora disattendendo ora integrando ad libitum le risultanze istruttorie, per poi assumere la decisione finale in totale assenza di qualsivoglia idoneo riscontro probatorio e/o – peggio – in frontale contrasto con le prove, anche documentali, acquisite”.

Il motivo è infondato.

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 9234/2006). La relativa valutazione non è censurabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 1414/2015).

Analogamente costituisce apprezzamento di fatto, sottratto al controllo di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, l’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (Cass. n, 916/1972).

Questa Corte ha chiarito che nel caso in cui la parte si presenti a rendere interrogatorio formale e neghi, non ammetta o smentisca le circostanze di fatto su cui è chiamata a rispondere, il risultato negativo dell’interrogatorio costituisce un elemento acquisito al processo che può essere utilizzato come indizio ai fini della valutazione della prova delle stesse circostanze di fatto indicate nei capitoli dell’interrogatorio, in concorso con altri elementi istruttori che devono essere specificamente indicati (Cass. n. 19964/2005).

In punto di fatto la corte d’appello: a) ha riconosciuto che il primo incontro fra l’amministratore della D.A. Costruzioni e l’avv. C. avvenne su iniziativa del Dott. A., nondimeno essa, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal medesimo amministratore, ha nello stesso tempo riconosciuto che quest’ultimo aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire notizie sull’operazione per “poi eventualmente decidere se assumere o meno gli obblighi”, non disponendo in quel momento di “elementi sufficienti”; b) ha quindi valutato tale dichiarazione in connessione con le deposizioni dei testimoni, dai quali emergeva che il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato all’avv. C. documentazioni relativa al fallimento e che ci fu una ulteriore riunione nella quale fu affrontata la questione dei costi del concordato, anche in considerazione delle problematiche giuridiche derivanti da una lite pendente; c) in relazione a tale svolgimento degli eventi ha ritenuto non convincente l’affermazione del legale rappresentante, resa in sede di interrogatorio formale, di essere all’oscuro rispetto a quelle stesse problematiche; d) ha quindi ritenuto raggiunta la prova del conferimento dell’incarico al professionista, limitatamente all’attività stragiudiziale.

L’insieme di queste considerazioni rende evidente che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la corte d’appello non ha attribuito l’onere della prova al cliente piuttosto che al professionista, ma ha riconosciuto positivamente raggiunta la prova dell’incarico per lo svolgimento di attività stragiudiziale. Il relativo apprezzamento, immune da vizi logici o giuridici, è pertanto incensurabile in questa sede.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame della contestazione sull’ammontare dei corrispettivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, nn. 3 e 5.

E’ oggetto di censura la liquidazione del quantum, operata dalla corte di merito sul presupposto della assenza di contestazioni “sulla tariffa applicabile e sul calcolo operato dall’appellante”.

Si sostiene che l’eccezione di inesistenza del mandato contiene in sè, in modo implicito, la contestazione anche del quantum del credito vantato dalla parte. Il professionista, pertanto, non era esonerato dall’onere di fornire la prova sia dell’attività svolta, sia della corretta applicazione della pertinente tariffa. In ogni caso la Corte d’appello avrebbe dovuto attenersi ai criteri previsti nella determinazione degli onorari a carico del cliente, che impongono di tener conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal medesimo.

Il motivo è fondato.

E’ vero infatti che la contestazione dell’an della pretesa comprende per implicito anche quella in ordine al quantum della medesima (Cass., n. 2894/2013; si veda pure Cass. n. 19870/2009: l’impugnazione della sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo di prestazioni contrattuali (nella specie, rese da un appaltatore) per ragioni attinenti l’an debeatur impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al quantum, ed all’ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime).

In contrasto con tali principi, la corte d’appello ha considerato la mancata presa di posizione del convenuto sul quantum sotto il profilo della non contestazione, mentre l’applicazione di quegli stessi principi imponeva di ritenere la contestazione sull’an estesa implicitamente anche al quantum, che avrebbe dovuto costituire perciò oggetto di specifica verifica e valutazione da parte del giudice di merito.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quando insorge una controversia tra l’avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, sicchè è da quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, che andrebbe riportata la decorrenza degli interessi. La Corte d’appello aveva quindi errato nel riconoscere gli interessi legali sul compenso “dalla domanda al saldo”.

Il motivo è fondato.

Quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28 (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. n. 2431/2011; n. 2954/2016; n. 17655/2018).

In conclusione, infondato il primo motivo, la sentenza deve essere cassata in relazione al secondo e al terzo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che si atterrà nella decisione ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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