Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26279 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25089-2017 proposto da:

G.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN FALLIMENTO, in persona del legale rapp.te pt.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/05/2017 R.G.N. 922/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 288 del 2017 decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 14954 del 2016, sul gravame originariamente proposto dalla (OMISSIS) in liquidazione avverso la decisione del Tribunale di Agrigento n. 959 del 2012 con la quale era stato dichiarato che tra G.F. e la società era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 6.4.10, con condanna alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento di una indennità ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – mentre in sede di dispositivo rigettava la domanda formulata al suddetto G., in motivazione, invece, dava atto dell’errore materiale in cui era incorsa nella redazione dello stesso e confermava la sentenza di prime cure.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione G.F. affidato a due motivi, illustrati con memoria.

3. Il Fallimento della (OMISSIS) spa (già (OMISSIS) spa in liquidazione) non svolgeva attività difensiva.

4. Il PG non rassegnava conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l’error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, contenuto nella gravata pronuncia, per avere la Corte territoriale, in sostanza, con il dispositivo, riformato la sentenza di prime cure e, in motivazione, per averla confermata.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione alla funzione cd. nomofilattica della Suprema Corte in linea con il disposto dell’art. 111 Cost., instando perchè in sede di legittimità, per evitare un inutile dispendio di energie giurisdizionali e non essendovi esercizio di un potere discrezionale, fosse pronunciato il principio di diritto secondo il quale la Corte territoriale avrebbe potuto accogliere l’istanza di correzione materiale.

4. Il primo motivo è fondato.

5. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermazione del principio secondo cui il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza (ex plurimis cfr. Cass. n. 11020 del 2007; Cass. n. 18090 del 2007; Cass. n. 14845 del 2004).

6. E’ stato anche precisato che tale contrasto deve essere fatto valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la situazione decisa.

7. Tale insanabilità deve, poi, escludersi quando sussiste una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e, peraltro, va escluso quando il contrasto sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisti al processo (Cass. n. 10653 del 2003).

8. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato essa stessa conto, onestamente, del contrasto tra le due parti della pronuncia, evidenziando la statuizione del dispositivo di segno non conforme a quella della motivazione, di talchè si verte in una ipotesi di contraddittorietà non risolvibile attraverso l’interpretazione del dispositivo nè con la sua integrazione con la parte motiva.

9. Ne consegue la nullità della gravata sentenza.

10. Il secondo motivo va, invece, rigettato.

11. Invero, l’esperimento del procedimento di correzione è possibile solo quando vi sia una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 16988 del 2002), ovvero quando vi sia stato un errore materiale nella mera lettura del dispositivo (Cass. n. 7706 del 2003) oppure una statuizione a contenuto normativamente obbligato (come per esempio in materia di spese Cass. n. 12437 del 2017; Cass. n. 16037 del 2010): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame, per cui correttamente la Corte territoriale non ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale.

12. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata, in relazione al primo motivo, in quanto affetta da nullità, e rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo. Cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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