Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26278 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2016, (ud. 16/06/2016, dep.20/12/2016),  n. 26278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana n. 66, presso l’avv. Pietro Paternò Raddusa, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Piergiorgio Finocchiaro,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 331/34/10, depositata il 23

luglio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto per la revocazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, di pronuncia della medesima CTR, che, in un giudizio nel quale il G. non si era costituito, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed ILOR del 1994.

Il giudice a quo ha ritenuto che l’omesso rilievo, da parte del giudice, della mancanza di una valida notifica dell’appello dell’Ufficio non integra un’ipotesi di errore revocatorio, il quale non può che riguardare il merito della controversia e non, quindi, la notifica dell’impugnazione, anche perchè tale questione non fu mai oggetto di esame nè di decisione.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice, da un lato, limitato l’ambito dell’errore revocatorio al merito della controversia e, dall’altro, esteso la revocazione anche agli errori ricadenti sugli atti processuali.

Col secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4: sostiene il ricorrente che nella fattispecie è configurabile un errore revocatorio, in quanto la sentenza oggetto del ricorso per revocazione aveva dato atto dell’avvenuta notifica dell’appello in data 25/7/2002, mentre tale notifica non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l’ultimo difensore domiciliatario, bensì presso il precedente difensore, sostituito nel corso del giudizio di primo grado.

Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato, pur occorrendo correggere la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Premesso, infatti, che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, è sufficiente osservare, quanto al caso di specie, che l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita, non configura un errore di fatto ai sensi della norma sopra citata, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione (cfr. Cass. nn. 16136 del 2009, 25654 del 2013).

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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