Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26278 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8540-2015 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ N. 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO
MAGARAGGIA;
– ricorrente –
contro
A.S.L. di LECCE, MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2166/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 30/09/2014 R.G.N. 3836/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
Fatto
RITENUTO
CHE:
la Corte d’Appello di Lecce, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che N.M. fosse decaduto dall’azione giudiziale proposta al fine di ottenere la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dal medesimo pretesa quale componente dell’indennizzo per i danni da emotrasfusione ai sensi della L. n. 210 del 1992 e ciò in quanto era stata omessa la dichiarazione del valore della controversia, richiesta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 anche per le cause, come la presente, pendenti al momento dell’introduzione della prescrizione;
il N. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Ministero della Salute e la A.S.L. Lecce/(OMISSIS), entrambe parti del giudizio di appello, sono rimaste intimate.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
preliminarmente si rileva che la notifica del ricorso per cassazione è regolarmente e tempestivamente avvenuta, nelle forme ordinarie, con riferimento alla A.S.L. e, nelle forme telematiche, rispetto al Ministero; le copie analogiche dei documenti telematici di inoltro ed avvenuta consegna recano infatti una pur sommaria certificazione di conformità dei difensori, idonea L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1-bis, per i fini di attestazione della coerenza degli atti di notifica e i corrispondenti originali elettronici;
ciò posto, si rileva che, con il primo motivo, il ricorrente adduce (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 e dell’art. 152 disp., att. c.p.c., sostenendo che la norma sulla dichiarazione di valore riguarderebbe solo le prestazioni previdenziali, quale non è quella oggetto di causa;
con il secondo motivo è denunciata (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione degli artt. 184 e 421 c.p.c. per non avere il giudice provveduto in corso di causa, prima di dichiarare la decadenza, ad esercitare i poteri di segnalazione dell’irregolarità riscontrata;
infine, il terzo motivo sostiene la violazione, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 13 c.p.c., comma 2, in quanto il valore della causa avrebbe potuto essere desunto dagli atti o comunque determinato secondo le regole di cui al predetto art. 13;
il primo motivo è fondato ed assorbente, in quanto Corte Costituzionale 22 novembre 2017 n. 47, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 e quindi proprio della norma sulla cui base è stata dichiarata la decadenza;
non mette quindi conto attardarsi sull’interpretazione della norma stessa, in quanto essa è stata espunta dall’ordinamento;
costituisce del resto principio generale quello in ordine all’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale, con l’unico limite, qui in alcun modo ricorrente, dei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto (tra le molte, v. Cass. 7 luglio 2016, n. 13884);
la pronuncia assunta dalla Corte d’Appello in conferma di quelle del Tribunale resta dunque ed in ogni caso priva di fondamento normativo; l’accoglimento del primo motivo manda assorbiti gli altri e determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al fine di celebrare il giudizio di merito mancato a causa della pronuncia di decadenza, per superate ragioni di rito, dall’azione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020