Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26278 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17693-2017 proposto da: 9/

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TAORMINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA FRANCESCA VINCI;

– ricorrente –

contro

D.C., E.P., DI.GI.LU.,

DI.LI.EL., nella qualità di eredi di

L.L.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati

e difesi dall’avvocato MICHELE MAGRI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012, L.A.E. si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lecce in favore di P.A., chiedendo che venisse accertato il mancato perfezionamento del patto di caparra confirmatoria posto a fondamento del decreto ingiuntivo, con conseguente sua declaratoria di nullità, annullabilità o di revoca; ed altresì, nel merito, di accertare la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia del contratto preliminare di compravendita cui la caparra accedeva. L’opposto si costituiva insistendo per la legittimità del decreto ingiuntivo, richiamando le dichiarazioni di debito della L.;

Con sentenza 119/2013, il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione, ponendo alla base dell’emissione del decreto ingiuntivo le dichiarazioni di debito allegate dal P.;

2. L.A.E. proponeva appello avverso la statuizione di prime cure. L’appellato si costituiva, insistendo sul rigetto del gravame;

Con sentenza 234 del 27/02/2017, la Corte territoriale di Lecce accoglieva l’impugnazione, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore del P.. In particolare, il Giudice di seconde cure riteneva fondato il primo motivo di appello, con cui l’appellante si lamentava della conferma del decreto ingiuntivo opposto sull’erroneo presupposto della validità della caparra confirmatoria. In tal senso, si evidenziava che, in quanto contratto reale, la caparra non può dirsi perfezionata in assenza di traditio della somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili convenuta dalle parti; invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto ai contraenti la possibilità di differire la dazione della caparra ad un momento successivo alla stipulazione del contratto, ha ribadito che comunque la consegna deve intervenire prima della scadenza delle obbligazioni discendenti dal contratto principale, pena l’impossibilità di far valere le funzioni cui il negozio accessorio de quo è preposto. Dall’accoglimento del primo motivo di appello discendeva l’assorbimento della seconda censura, con cui l’appellante lamentava la mancata dichiarazione di nullità del contratto preliminare per illiceità dell’oggetto;

3. P.A. propone ricorso per cassazione, per tre motivi. 3.1. L.L.E. resiste con controricorso;

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della terza sezione ordinaria.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della terza sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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